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Speciale REFERENDUM ACQUAI
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del sì | l'iter del referendum | Aderiscono
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del rubinetto |
QUESITO REFERENDARIO N. 1: | QUESITO REFERENDARIO
N. 2
“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica. Abrogazione”: "Volete voi che sia
abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto
legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008,
n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99
recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009,
n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea"
convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante
a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?" TESTO
DELL'ARTICOLO 23 BIS CHE SI VUOLE ABROGARE Dal testo dell'articolo
23 bis, come modificato dal decreto approvato, è previsto che la gestione dei
servizi pubblici locali sarà conferita “in via ordinaria” attraverso
gare pubbliche a società miste e la gestione in house (a totale capitale pubblico)
sarà consentita soltanto in deroga “per situazioni eccezionali” e
dietro parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il metodo ordinario di conferimento dei servizi pubblici locali sarà quindi la
gara e il ricorso alla società mista dove il privato, individuato mediante procedura
ad evidenza pubblica, dovrà essere socio operativo con una quota di partecipazione
non inferiore al 40%. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire
la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati
alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire
il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi
pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato
livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità
e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore
con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
materia di distribuzione di gas naturale le disposizioni del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione
di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente
alla gestione delle farmacie comunali nonché quelle del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario
regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo
46-bis sono determinati entro il 31 dicembre 2012 dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione
e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.
In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.
Comma 2 - a) a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione
che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento.(Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett.
b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135)
Comma 3 In deroga alle modalità
di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a
causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche
del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente
pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento
comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli
enti pubblici che la controllano”. Comma 4 Nei casi di cui al
comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola
in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere,
se non reso, si intende espresso in senso favorevole”. Comma 4-bis
(inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135)
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa
e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi
pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui
al comma 4. Comma
5 Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere
affidata a soggetti privati. Comma 6 E' consentito l'affidamento simultaneo
con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media
calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline
di settore. Comma 7 Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per
i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di
scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento
dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi
più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente
a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di
servizio universale”. Comma 8 Il regime transitorio degli affidamenti
non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: - a)
le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi
comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente
e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del
31 dicembre 2011;
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso,
la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
- c) le gestioni affidate
direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla
data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa
a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure
ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati
e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano,
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2012;
- e) le gestioni affidate che non rientrano
nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante. (Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre
2009, n. 135)
Comma
9 Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima
controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che,
in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto
amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività
di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori
ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri
enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre
società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non
si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara
svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica,
dello specifico servizio già a loro affidato. (Comma così sostituito dall'art.
15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135) Comma 10 ll Governo,
su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre
2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni
parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: (Alinea così modificato dall'art.
15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135) - a) prevedere
l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici
locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al
comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione
mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni
e servizi e l'assunzione di personale; (Lettera così modificata dall'art. 15,
comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135)
- b) prevedere, in attuazione
dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della
Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere
le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- c)
prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di
gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina
sulle incompatibilità;
- d) armonizzare la nuova disciplina e quella di
settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas,
nonché in materia di acqua;
- e) (Lettera soppressa dall'art. 15, comma
1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135)
- f) prevedere l'applicazione
del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale
e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di
servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di
universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) prevedere
nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti
e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi
di recupero degli investimenti;
- i) disciplinare, in ogni caso di subentro,
la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente
le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
Comma
11 L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Comma
12 Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. Finalità:
fermare la privatizzazione dell'acqua Si propone l'abrogazione dell'art.
23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008 , relativo alla privatizzazione
dei servizi pubblici di rilevanza economica. È l'ultima normativa approvata dal
Governo Berlusconi. Stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio
idrico l'affidamento a soggetti privati attraverso gara o l'affidamento a società
a capitale misto pubblico-privato, all'interno delle quali il privato sia stato
scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. Con questa norma, si vogliono
mettere definitivamente sul mercato le gestioni dei 64 ATO (su 92) che o non hanno
ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico
a società a totale capitale pubblico. Queste ultime infatti cesseranno improrogabilmente
entro il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi
in società miste, con capitale privato al 40%. La norma inoltre disciplina le
società miste collocate in Borsa, le quali, per poter mantenere l'affidamento
del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno
2013 e al 30% entro il dicembre 2015.
Secondo i comitati promotori del
referendum abrogare questa norma significa contrastare l'accelerazione sulle
privatizzazioni imposta dal Governo e la definitiva consegna al mercato dei servizi
idrici in questo Paese. ^up
QUESITO REFERENDARIO N. 2
| QUESITO REFERENDARIO N. 1 "Determinazione
della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di norma": ammissibile. "Volete
voi che sia abrogato - Art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato)
del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale",
limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito?" Finalità : fuori i profitti dall'acqua Si propone
l'abrogazione dell''art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice
dell'Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa
per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell' “adeguatezza della
remunerazione del capitale investito”. Poche parole, ma di grande rilevanza
simbolica e di immediata concretezza. Perché la parte di normativa che si chiede
di abrogare è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla
tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale
investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il
miglioramento qualitativo del servizio. Abrogando questa parte dell'articolo sulla
norma tariffaria, si elimina il “cavallo di Troia” che ha aperto la
strada ai privati nella gestione dei servizi idrici: si impedisce di fare profitti
sull'acqua. LE RAGIONI DEL SI Il
15 novembre 2010 Ronchi ha lasciato l'incarico alle Politiche comunitarie. Una
poltrona ancora vacante, a oltre cinque mesi di distanza. Un vuoto imbarazzante,
soprattutto quando si sia chiamati a giudicare una legge intitolata «disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari», ma che per i detrattori non
è sufficiente a disinnescarne la pericolosità. Del resto, già tra aprile e luglio
2010 il 'Comitato referendario 2 Sì per l'acqua comune' avevano raccolto 1,4 milioni
di firme per indire un referendum che abrogasse gli sforzi di Ronchi e del governo.
I quesiti proposti sono tre, ma ne sono stati accettati solamente due. QUELLA
PRIVATIZZAZIONE NON S'HA DA FARE. Prima di tutto, precisa il 'Forum italiano
dei movimenti per l'acqua', «non c'è nessuna legge organica o riordino della materia»,
ma «un solo articolo all'interno di un provvedimento omnibus». In aggiunta, «liberalizzazioni
e concorrenza nulla hanno a che vedere con la gestione del servizio idrico» perché
«è un monopolio naturale». Ancora, la legge Ronchi «non adempie ad alcun obbligo
comunitario». Da ultimo, secondo le associazioni dei consumatori le tariffe saliranno,
invece di scendere, e non di poco: «Si rischia un aumento medio del 30%», scrive
il Codacons, così che si passerà da una spesa media di 268 euro per 200 metri
cubi d'acqua a una di 348 l'anno. NIENTE PROFITTI SULL'ACQUA.
Le tariffe del servizio idrico integrato, in altre parole, non devono essere modellate,
come vuole il disposto normativo, tenendo conto della «adeguatezza del capitale
investito» dai soggetti misti pubblico-privato. A questo modo, scrive il comitato
sul suo sito, «si impedisce di fare profitti sull'acqua». Il Comitato e
diversi enti locali avevano proposto di tenere la consultazione in concomitanza
delle elezioni amministrative, il 15 e 16 maggio, così da risparmiare «diverse
centinaia di migliaia di euro». Il Consiglio dei ministri si è tuttavia opposto.
Il referendum si terrà dunque il 12 e 13 giugno. Sempre che il
governo non cerchi, come per il nucleare, di mettersi di traverso all'ultimo.
Il rischio del blitz è concreto, e ha trovato le conferme del ministro dello Sviluppo
economico, Paolo Romani. Secondo cui «anche su questo tema, come sul nucleare,
il referendum divide in due» e dunque «ho l'impressione che anche su questo sarebbe
meglio fare un approfondimento legislativo». MEGLIO RIMANDARE CHE PERDERE. Anche
più esplicito il suo sottosegretario, Stefano Saglia: «Ci vuole un'autorità terza
rispetto al governo che stabilisca le regole del gioco». Se un consiglio dei ministri,
prima di maggio, dovesse sospendere le norme oggetto del referendum rimandando
ogni decisione tramite una moratoria e impegnandosi, nel frattempo, a istituire
un'Authority per l'acqua, la consultazione non potrebbe più avvenire. La strategia
è chiara: come sul nucleare, meglio rimandare che incassare il dissenso del popolo. ^up
Da aprile a luglio 2010 migliaia di banchetti
di raccolta firme ed in poco più di due mesi si raggiunge la cifra record di un
milione e quattrocentomila firme. il 19 luglio 2010 le firme sono state consegnare
alla Corte di Cassazione, per l'esame della regolarità. Questo organo
a metà dicembre ha certificato la validità delle cinquecentomila firme. I
tre quesiti referendari sono dunque legittimi, la palla passa adesso alla Corte
Costituzionale. La Corte Costituzionale ha ammesso 2 quesiti referendari proposti
dai movimenti per l'acqua. I due referendum sull'acqua sono stati indetti
per con decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/2011. Il
Consiglio dei Ministri ha rifiutato la richiesta di accorpamento della consultazione
referendaria con le elezioni amministrative previste per il 15 e 16 Maggio, avanzata
dal Comitato Referendario 2 Sì per l'Acqua Bene Comune e da diversi Enti Locali,
che avrebbe permesso allo Stato Italiano di risparmiare diverse centinaia di milioni
di euro. ^up
Aderiscono Daniele Silvestri. Eugenio
Finardi. Giuliano Palma, Gino
Paoli, Ennio
Morricone e i Subsonica,
dopo il concerto del 1 Maggio hanno spiegato le ragioni per le quali si schiereranno
per i referendum: "Stanno cercando di ingannarci, in modo palese, in modo vergognoso:
non solo hanno ricominciato a parlare di nucleare senza consultare il popolo,
che si era già espresso contro il nucleare nel 1987. Ma quando poi viene indetto
un nuovo referendum, si permettono di boicottarlo con i mezzi più plateali, prendendo
in giro la gente. Fa paura che si cerchi di aspettare che la gente dimentichi,
che la giusta paura per quello che il Giappone rappresenta passi, venga lasciata
alle spalle per poi riaprire a questa energia vecchia, pericolosa e costosa. Andiamo
a votare, è un diritto del popolo che non può essere abolito. La gente deve potersi
esprimere su temi così importanti. Quello che stanno facendo è un attentato alla
dignità dell'essere umano, bisogna ribellarsi. Dobbiamo fare tutti il nostro dovere
andando a votare ai referendum, è l'unica maniera di cambiare le cose." ^up
Votare fuori sede Per chi vive,
studia, lavora o si trova in vacanza in un'altra città e/o regioneai referendum
c'è la possibilità di voae fuori sede. Si può fare richiesta per
essere designati rappresentanti di seggio. Presso ogni seggio, possono essere
presenti, e hanno diritto di voto, due rappresentanti per ogni partito e
per ogni comitato promotore dei quesiti referendari. Basta avere con sè un documento
di identità e la tessera elettorale il giorno dei referendum, e richiedere
online la delega come rappresentante di seggio. Per ottenere la
delega, compila i campi che seguono. La tua delega verrà preparata e la settimana
prima dei referendum verrai contattato/a per sapere dove recarti a votare il 12
e 13 giugno. Link
acquabenecomune.org
referendumacqua.it
sireferendum2011.it
Documentati
Acqua. Bene comune dell'umanità Editore: Punto Rosso -collana Quaderni di Alternatives
sud- Pubblicazione: 2002 ISBN: 9788883510243
Privati dell'acqua? Tra bene comune e mercato di Massarutto Antonio Beppe
Grillo is back. Con DVD di Grillo Beppe - Rizzoli - 2011 L'
acqua (non) è una merce. Perché è giusto e possibile arginare la privatizzazione
di Martinelli Luca - Altreconomia - 2011
Acqua e comunità. Contro la privatizzazione di un bene comune di Ward Colin -
Eleuthera - 2011 Il
Manifesto dell'acqua. Il diritto alla vita per tutti di Petrella Riccardo - EGA-Edizioni
Gruppo Abele - 2001
Acqua e ambiente di Ceci Sara - EMI - 2008
Acqua del rubinetto I consumatori responsabili, in alternativa allo smodato
consumo dell'acqua in bottiglia e al conseguente impatto ambientale e sociale,
facilmente intuiscono l' importanza del consumo dell'acqua di rubinetto di
cui spesso non si gradisce il sapore clorato. Per ripristinare le qualità
organolettiche ed eliminare effetti collaterali della clorazione (ad esempio eventuale
presenza di cloroderivati) e della distribuzione lungo le tubature (ad esempio
materiale in sospensione) è opportuno l' uso di filtri appositi. Di filtri
in commercio ne esistono moltissimi, ma che non alterino il contenuto salino dell'acqua,
meno e ancora meno che abbiano la specifica approvazione ministeriale. Abbiamo
scelto per Voi il filtro
a struttura composita di AQ systema approvato dal Ministero della Sanità e
regolamentati per la specifica funzionalità dissaporativa dell'acqua dal D.M.
del 21 dicembre 1990, n. 443. Ecco un estratto della RELAZIONE DEL
GRUPPO ACQUA DELL'ECO ISTITUTO DEL PIEMONTE SULLO STUDIO DELLE PROPRIETA DI UN
FILTRO A STRUTTURA COMPOSITA ADATTO PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DI ACQUE POTABILI
...E' noto infatti che le acque potabili analizzate al punto di utilizzo, pur
restando, per quanto riguarda i parametri chimico-fisici e biologici, nei limiti
previsti dalle leggi vigenti, possono presentare sgradevoli odori e tracce di
sostanze indesiderate come gli idrocarburi alogenati. Le questioni legate
alle problematiche di salubrità dell'acqua potabile sono essenzialmente tre:
• Lo stato delle condutture di distribuzione: dalla fonte
all'utilizzatore viene perso almeno il 30% dell'acqua; le tubature possono essere
vecchie e rilasciare materiale che va in sospensione con l'acqua, o anche
eventuali infiltrazioni accidentali o durante lavori di manutenzione che possono
rilasciare tracce di sostanze di vario tipo, sia di origine inorganica che organica;
• Il cloro: la maggior parte dei sistemi di potabilizzazione
utilizzano il processo di clorazione. Sostanze come l'ipoclorito di sodio o il
biossido di cloro, che per la loro natura instabile dismutano in cloro (responsabile
dell'azione battericida) e cloruro, vengono aggiunte in quantità tali da garantire
l'azione battericida fino al punto di utilizzo. •
La contaminazione alla fonte: l'acqua di superficie e di falda deve essere tutelata
dal massiccio utilizzo di sostanze come erbicidi, pesticidi efertilizzanti utilizzati
in agricoltura ed di sostanze organiche derivanti da varie attività, principalmente
industriali. Si considera inoltre : 1) E molto importante
valorizzare la risorsa acqua potabile sia consumandola appropriatamente
evitando inutili sprechi, sia invitando dunque l'opinione pubblica e la municipalità
o chi per essa gestisce la distribuzione della risorsa, all'importanza del miglioramento
e mantenimento della rete, comprendendo comunque i limiti a riguardo del gusto
poco gradevole, causa il processo di distribuzione. 2)
Il cloro da garanzia proprio perché corre con l'acqua fino al rubinetto. E' dunque
fondamentale per la tutela della salute pubblica al fine di assicurare una azione
di controllo batteriologico. Purtroppo rilascia un odore sgradevole che si assomma
ad altri eventuali gas organici alterando leproprietà organolettiche dell'acqua.
3) Al di la delle soluzioni tecnologiche di trattamento
o di depurazione delle acque, e della filtrazione al punto d'uso per uso alimentare,
la tutela della risorsa acqua va assolutamente presa in considerazione in modo
ampio, a partire dal sistema legislativo a quello produttivo agricolo/industriale
e consumistico, contro l'insostenibile deterioramento della risorsa.
FASE OPERATIVA Nella fase di studio il filtro a struttura composita è stato
collegato ad un rubinetto che erogava acqua potabile ad un flusso compreso tra
i 160 e 180 litri/ora. Sono stati prelevati ad intervalli regolari campioni di
acqua all'ingresso e all'uscita dal filtro, in modo da poter analizzare l'andamento
delle concentrazioni delle diverse sostanze valutate in funzione della quantità
di acqua fluita (oppure del tempo di funzionamento del filtro). Le specie chimiche
analizzate sono state quelle inorganiche (ad esempio: cloruri, nitrati, fluoruri,
solfati, calcio, magnesio, ferro (III), potassio, sodio). L'esecuzione
della fase sperimentale si avvale della collaborazione del Dipartimento di Chimica
Analitica dell'Università di Torino (dott. Maurizio Aceto, ricercatore) e della
ditta AQ System, che ha messo a disposizione consulenza tecnologica e i filtri
a struttura composita.
LA SCELTA DEL FILTRO Fra i vari sistemi in commercio atti ad essere applicati
al punto d'uso al fine di migliorare le caratteristiche organolettiche dell'acqua
potabile è stato scelto un filtro a struttura composita messo a disposzione dal
titolare della Ditta AQ system che collabora con L'Eco Istituto del Piemonte.
La cartuccia filtrante in questione viene montata e assemblata con vari pezzi
e materiali in due versioni, sopralavello e sottolavello. Tutti i materiali del
kit assemblato sono selezionati secondo un criterio di scelta relativa alle disponibilità
dell'attuale mercato, in modo coerente con i principi ecologici e sociali, vale
a dire a basso impatto ambientale e di produzione nazionale, prediligendo fra
i fornitori le piccole imprese. La ricerca, produzione e diffusione del sistema
avviene attraverso una progettualità alternativa, rispettosa dei principi e dei
valori di consumo critico.
OBBIETTIVI Scopo dello studio è valutare l'efficacia di una tecnologia alternativa
più sostenibile sul piano ambientale, attraverso la riduzione dei rifiuti plastici
e la valorizzazione della risorsa locale .
ANALISI Mentre la capacità di trattenimento delle sostanze organiche da parte
del carbone attivo ( componente base del sistema filtrante ) è già stata ampiamente
dimostrata si è ritenuto importante verificare se essi possano rilasciare sostanze
contaminanti per il consumatore, cioè oltre il rubinetto La verifica è importante
in quanto i filtri compositi sono normalmente composti da carbone attivo unito
con minerali atti a rendere il composto batteriostatico. Il filtro in questione
contiene carbone attivo vegetale e graniglia di rame. I risultati dimostrano
che, per quanto riguarda metalli pesanti e anioni (nitriti, nitrati, solfati,
fosfati), cioè contaminanti inorganici, non si hanno rilasci da parte del filtro,
se non per il rame, solo verso l'esaurimento della cartuccia, dell'ordine di un
centesimo rispetto al valore di concentrazione massima ammissibile prevista dalla
legge. Quindi una traccia insignificante. E' stata inoltre confermata attraverso
studi e ricerche documentate la proprietà di trattenere molte sostanze tra cui
quelle responsabili del gusto di cloro (oltre che quelle potenzialmente tossiche,
i cloroderivati ) in quanto il carbone attivo ha proprietà sorbenti nei confronti
delle sostanze organiche.
ALTRE CONSIDERAZIONI La maggior parte dei filtri compositi attualmente in
commercio utlilizzano quale elemento batteriostatico sali di argento, e spesso
utilizzano contenitori in alluminio. Il filtro in esame invece utilizza il
rame come elemento batteristatico e la plastica come contenitore. Sotto un
punto di vista qualitativo non emergono differenze, ma sotto il punto di vista
energetico e di impatto ambientale, i materiali del filtro in esame risultano
piu adeguati sotto il profilo ecologico. Lo smaltimento puo essere effetuato
con la plastica e la riduzione della produzione rifiuti plastici medio annuale
famigliare rispetto al consumo di acqua confezionata in bottiglia è di circa del
97 %. ^up I
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