portale di acquisti on lineVIAVAI©® - Acquisti on line
In vendita in
AREA DEALER/FORNITORI/NEGOZIANTI
come si vende

scambio banner


Qui il tuo banner!

Suggerisci una Categoria

 
Untitled Document

trasformatori, avvolgimenti, variatori di tensione
sei il visitatore n°

QUALI PRODOTTI SI POSSONO VENDERE ON-LINE ?


MEDICINALI
Tutti i medicinali o, comunque prodotti che vantano proprietà terapeutiche, devono essere autorizzati alla vendita con una registrazione presso il Ministero della Sanità, secondo quanto stabilito dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732. La registrazione é negata quando non vi siano prove documentate sull'efficacia del medicinale e sulla ragionevole sicurezza dello stesso. Con questa dicitura in ogni caso il consumatore viene tutelato. L'articolo 443 del Codice Penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque commercia medicinali "guasti o imperfetti". In base al regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, i medicinali devono riportare la data di scadenza, oltre la quale non possono essere più venduti. In base quanto sopra nel nostro sito, AZIENDE ON LINE, non è possibile commercializzare, scambiare e vendere medicinali, lo stesso dicasi per i medicinali per uso veterinario.
TABACCHI
L'importazione e la vendita al dettaglio di tabacchi e' riservata al monopolio dello Stato. Quindi sul sito AZIENDE ON LINE non è possibile, commercializzare, acquistare vendere e scambiare, tabacchi.
ALCOLICI
Secondo l'articolo 148 del R.D. 3.8.1890 n° 7045, la fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcoliche è soggetta al regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti 26.2.1890 (ora D.M. 8.7.1960). La Circolare n° 134 emanata il 30.6.1988 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dichiara inoperante, in attesa del riordino legislativo della materia, l'articolo 34 del D.P.R. 12.2.1965 n° 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), pertanto il divieto di produrre, detenere e vendere bevande alcoliche, ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino e superiore al 2% in volume, non ha effetto. La Corte di giustizia, con sentenza del 20.2.1979 (causa n. 120/78) ha stabilito il principio che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro della Comunità Europea, deve poter circolare liberamente anche negli altri Stati. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 19.4.1985, ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno con esso incompatibili, anche in presenza della volontà di tutelare i diritti dei consumatori. Pertanto, nella misura in cui s'impedisce la produzione, importazione, detenzione e vendita di numerose bevande con contenuto alcolico compreso tra il 2% ed il 9% in volume, quali aceti e sidri, si configura la violazione dell'articolo 30 del Trattato di Roma. Per bevande alcoliche s'intendono tutte le bevande che hanno contenuto in alcool uguale o superiore all'1,2% in volume (si veda il punto 6 della Circolare n° 134 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato emanata il 30.6.1988).Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto (R.D. 18.6.1931 n° 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza -, art. 177).
Etichettatura: Per le modalità di etichettatura si veda l' articolo 3 del R.D.L. 2.2.1933 n° 23.
Per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche si veda il D.M. 6.9.1988 n° 438, in attuazione della Direttiva n° 87/250/CEE. Detto decreto stabilisce, tra l'altro, che il titolo alcolometrico va fissato a 20° C (si veda l'art. 1). Tutti i liquori devono essere muniti del contrassegno di Stato previsto dall'articolo 3 del R.D.L. 2.2.1933 n° 23, convertito in Legge 3.4.1933 n° 353 e modificato dalla Legge 22.7.1939 n° 1096. Bottiglie e recipienti: Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche (di cui all'art. 89 del R.D. 18.6.1931) che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, devono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: "contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume" (R.D. 18.6.1931, art. 179). Quindi a conclusione chiunque, contro il divieto della legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.
Stessa pena per chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (Codice Penale, art. 686). Quindi nel sito AZIENDE ON LINE non sono permessi la commercializzazione, acquisto, vendita, scambio di tali prodotti.
FILM
Nessun film può essere proiettato né messo in vendita se non a seguito di preventivo nulla-osta del Ministero per il turismo e lo spettacolo, che lo rilascia su parere conforme di speciali Commissioni di primo grado e d'appello, la cui composizione e il cui funzionamento sono regolati dalla legge. Funzione delle Commissioni è solo di valutare se il film contenga offese al buon costume. E' inoltre compito delle Commissioni stabilire se alla proiezione del film possano assistere i minori degli anni 14 o 18 in relazione alla particolare sensibilità di essi, dovendosi in ogni caso ritenere vietate ai minori le opere cinematografiche che, pur non costituendo offesa al buon costume, contengano scene erotiche o di violenza verso gli uomini o gli animali, o relative ad operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti, o che fomentino l'odio o la vendetta o rappresentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione o al suicidio in forma suggestiva. In caso di parere affermativo il Ministro rilascia il nulla osta per la proiezione al pubblico del film. Ogni film, di qualunque genere esso sia, messo in vendita sul presente sito deve essere provvisto del visto della censura, con la specifica indicazione se la visione è "Per tutti" o "Vietata ai minori" di 14 o 18 anni.
STUPEFACENTI
E' assolutamente vietato mettere in vendita sul sito di AZIENDE ON LINE stupefacenti .Il consumo ed il commercio degli stupefacenti in Italia sono regolati dalla legge Iervolino-Vassalli del 1990. Questa normativa punisce tanto la vendita quanto il consumo. E' reato sia la vendita che la detenzione di droga per uso non personale. Le pene previste per lo spaccio sono molto severe e vanno sino ai 20 anni per le droghe pesanti e sino ai 6 per le droghe leggere.
ARMI
Non è possibile vendere armi sul sito di AZIENDE ON LINE. Infatti chiunque senza la licenza dell'Autorità, pone in vendita armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a L. 2.400.000 (articolo 695 del Codice Penale). Quindi è divieto assoluto, commercializzare, acquistare, vendere, scambiare tali articoli sul nostro sito. Il decreto del 6 maggio 1995 definisce le differenti armi ed indica in quale categoria si trovano. Allo stesso modo indica le differenti modalita' relative alla loro vendita e al loro acquisto. Cosa sono le armi: Per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi proprie); tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (armi improprie). In questa definizione rientrano anche quelle armi che di regola sono destinate ad altri scopi come la caccia, il tiro a segno, la macellazione, la segnalazione. Sono comprese nel divieto le armi artistiche, rare o antiche.
ANIMALI
L'Accordo di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione firmato il 3 Marzo 1973 vieta la vendita degli animali sotto elencati .Attualmente vi aderiscono più di 128 paesi tra cui l'Italia. Gli animali presenti in tale elenco non possono quindi essere venduti, acquistati, scambiati sul sito AZIENDE ON LINE
Tipi di animali:
MONOTREMI : Formichiere a becco curvo;
MARSUPIATI: Topo marsupiati; Lupo marsupiato; Bandicoots ;Couscous ;Topo-opossum delle montagne; Canguro-ratsdendrolague ; Lepre Wallaby ;
CHIROPTERI: Pescecane;
PRIMATE: Lemurschirogales a queue; Molluschi; Indrisaye-aye; Scimmie-leoni; Ouakaris; Scimmie con proboscide; Drill; Mandrillo; Langur; Gibbons; Scimmia antropoide; Gorilla, orangotango, scimpanze'...
SDENTATI: Gran Formichiere Accidia Tridattile; Atou gigante; Pangolin;
LAGOMORFI: Coniglio d'Assam; Coniglio dei Vulcani
RODITORI: Cane della prateria;Scoiattoli giganti ;Cincilla';
CETACEI: Delfino d'acqua dolce della Cina; Delfino del Gange; Balene nere; Balene a becco; Balena grigia; Balena a gobbe; Balene franche; Cachalot macrocephale; Sotalies del Sud America; Sotalies africane ed asiatiche; Piccole balene,
CARNIVORI: Lupo; Lupo a criniera; Volpe; Fennec; Cane dei boschi; Panda gigante, Piccolo panda; Orso polare; Orso della Malesia; Orso labbrone; Orso del Tibet; Orso con gli occhiali; Orso bruno; Lontra del mare; Lontra d'Europa; Civetta; Iena bruna; Ghepardo; Caracal; Puma; Lince d'Eurasia; Lince di Spagna; Ocelot; Serval ;
CARNIVORI (suite): Gatto selvatico Pantera nebulosa; Giaguaro; Leone d'Asia; Leopardo (pantera);Leopardo delle nevi; Tigre
CON PROBOSCIDE: Elefante d'Asia; Elefante d'Africa ;
MUCCHE MARINE: Dugong ;Lamantins
PERISSODATTILI: Asino selvaggio d'Africa; Zebra di grevy; Zebra di Hartmann; Zebra della montagna del capo; Cavallo di Przewalski; Tapiri; Rinoceronti;
ARTIODATTILI: Ippopotamo, Ippopotamo nano babirusa; Pecaris; Guacano; Vigogna; Cervi porta-muschio; Cervi della Pampa Oryx del Vu Quang; Muntjac gigante; Moufflon a manchettes; Gaur; Yack selvaggioCephalophe; Hipportague noir geant; Oryx bianco ;
REIFORMI: Nandu;
PINGUINI: Pinguino del Capo ;Pinguino di Humboldt;
TRAMPOLIERI: Bec en sabot: Cicogna nera; Jabiru americano;
IBIS: Ibis; Spatola bianca;
FENICOTTERI: Tutte le specie;
CORACIFORMI: Calaos ;
RAPACI: Condor della California Condor delle Alpi; Aquila imperiale; Pyrargue a queue blanche; Aquila arpa; Falco pellegrino
GALLIFORMI: Fagiani; Speronatori; Pernice; Cupido delle praterie;
GRUIFORMI: Gru; Outardes
PICIFORMI: Tucani ;
PAPPAGALLI: Amazzoni: Aras: Cacatui, Pappagalli; Pappagalle;
CUCULIFORMI: Touracos;
CIVETTE e GUFI: Tutte le specie;
COLIBRI: Tutte le specie;
PASSEROTTI: Cardellini; Uccelli del paradiso ;
REPTTILI;
TARTARUGHE… delle paludi:… terrestri; … di mare; … cuoio gigante;
COCCODRILLI: Alligatori, Coccodrilli,
LUCERTOLE; Phelsumes Camaleonti, Iguana marina; Iguan terrestri, Iguana vere; Lucertole; Varans;
REPTILES (continua) SERPENTI: Boides; Serpente con gli occhiali;
ANFIBI: Axolotl: Rospi vivipari; Dendrobates ,
PESCI: Dipneuste; Coelachant, Sturgeon;
INVERTEBRATI;
FARFALLINI: Ornitopteri; Parnasso Apollo
ARACNIDI: Tarantole; Scorpioni;
IRUDINI: Sanguisughe medicinali;
MOLLUSCHI: Benitiers
CORALLI: corallo nero .


Warning: main(menu_dx.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/viavaic/public_html/aziendeonline/prodotti_vietati.php on line 234

Warning: main(menu_dx.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/viavaic/public_html/aziendeonline/prodotti_vietati.php on line 234

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'menu_dx.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/viavaic/public_html/aziendeonline/prodotti_vietati.php on line 234

VIAVAI ® trademark1997/2007 VIAVAI © copyright1997/2002 sono marchi registrati.
Ogni riproduzione e copia di tutto o parte del marchio, verrà perseguita a termini di legge

Graphic Design by: Ady & Princess.                            All rights reserved ©