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QUALI
PRODOTTI SI POSSONO VENDERE ON-LINE ?
MEDICINALI
Tutti i medicinali o, comunque prodotti che vantano proprietà
terapeutiche, devono essere autorizzati alla vendita con una registrazione
presso il Ministero della Sanità, secondo quanto stabilito dal
regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732. La registrazione é
negata quando non vi siano prove documentate sull'efficacia del
medicinale e sulla ragionevole sicurezza dello stesso. Con questa
dicitura in ogni caso il consumatore viene tutelato. L'articolo
443 del Codice Penale punisce con la reclusione da sei mesi a
tre anni chiunque commercia medicinali "guasti o imperfetti".
In base al regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, i medicinali devono
riportare la data di scadenza, oltre la quale non possono essere
più venduti. In base quanto sopra nel nostro sito, AZIENDE ON
LINE, non è possibile commercializzare, scambiare e vendere medicinali,
lo stesso dicasi per i medicinali per uso veterinario.
TABACCHI
L'importazione e la vendita al dettaglio di tabacchi e' riservata
al monopolio dello Stato. Quindi sul sito AZIENDE ON LINE non
è possibile, commercializzare, acquistare vendere e scambiare,
tabacchi.
ALCOLICI
Secondo l'articolo 148 del R.D. 3.8.1890 n° 7045, la fabbricazione
e la vendita degli spiriti e delle bevande alcoliche è soggetta
al regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere
igienico contenute nella legge sugli spiriti 26.2.1890 (ora D.M.
8.7.1960). La Circolare n° 134 emanata il 30.6.1988 dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dichiara inoperante,
in attesa del riordino legislativo della materia, l'articolo 34
del D.P.R. 12.2.1965 n° 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti),
pertanto il divieto di produrre, detenere e vendere bevande alcoliche,
ad eccezione della birra, con gradazione alcolica complessiva
inferiore a quella minima stabilita per il vino e superiore al
2% in volume, non ha effetto. La Corte di giustizia, con sentenza
del 20.2.1979 (causa n. 120/78) ha stabilito il principio che
un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato
membro della Comunità Europea, deve poter circolare liberamente
anche negli altri Stati. La Corte Costituzionale, con sentenza
n. 113 del 19.4.1985, ha affermato il principio della prevalenza
del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto
interno con esso incompatibili, anche in presenza della volontà
di tutelare i diritti dei consumatori. Pertanto, nella misura
in cui s'impedisce la produzione, importazione, detenzione e vendita
di numerose bevande con contenuto alcolico compreso tra il 2%
ed il 9% in volume, quali aceti e sidri, si configura la violazione
dell'articolo 30 del Trattato di Roma. Per bevande alcoliche s'intendono
tutte le bevande che hanno contenuto in alcool uguale o superiore
all'1,2% in volume (si veda il punto 6 della Circolare n° 134
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
emanata il 30.6.1988).Si considerano bevande alcoliche aventi
un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche
quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante
diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto (R.D. 18.6.1931
n° 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza -, art.
177).
Etichettatura: Per le modalità di etichettatura si veda l' articolo
3 del R.D.L. 2.2.1933 n° 23.
Per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura
di bevande alcoliche si veda il D.M. 6.9.1988 n° 438, in attuazione
della Direttiva n° 87/250/CEE. Detto decreto stabilisce, tra l'altro,
che il titolo alcolometrico va fissato a 20° C (si veda l'art.
1). Tutti i liquori devono essere muniti del contrassegno di Stato
previsto dall'articolo 3 del R.D.L. 2.2.1933 n° 23, convertito
in Legge 3.4.1933 n° 353 e modificato dalla Legge 22.7.1939 n°
1096. Bottiglie e recipienti: Le bottiglie e gli altri recipienti
contenenti bevande alcoliche (di cui all'art. 89 del R.D. 18.6.1931)
che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, devono
portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore,
con la scritta: "contiene alcool in quantità superiore al 21 per
cento del volume" (R.D. 18.6.1931, art. 179). Quindi a conclusione
chiunque, contro il divieto della legge o dell'Autorità, fabbrica,
o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe,
liquori o altre bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.
Stessa pena per chi, senza osservare le prescrizioni della legge
o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate
alla composizione di liquori o droghe (Codice Penale, art. 686).
Quindi nel sito AZIENDE ON LINE non sono permessi la commercializzazione,
acquisto, vendita, scambio di tali prodotti.
FILM
Nessun film può essere proiettato né messo in vendita se non a
seguito di preventivo nulla-osta del Ministero per il turismo
e lo spettacolo, che lo rilascia su parere conforme di speciali
Commissioni di primo grado e d'appello, la cui composizione e
il cui funzionamento sono regolati dalla legge. Funzione delle
Commissioni è solo di valutare se il film contenga offese al buon
costume. E' inoltre compito delle Commissioni stabilire se alla
proiezione del film possano assistere i minori degli anni 14 o
18 in relazione alla particolare sensibilità di essi, dovendosi
in ogni caso ritenere vietate ai minori le opere cinematografiche
che, pur non costituendo offesa al buon costume, contengano scene
erotiche o di violenza verso gli uomini o gli animali, o relative
ad operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici o
riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti, o che fomentino l'odio
o la vendetta o rappresentino crimini in forma tale da indurre
all'imitazione o al suicidio in forma suggestiva. In caso di parere
affermativo il Ministro rilascia il nulla osta per la proiezione
al pubblico del film. Ogni film, di qualunque genere esso sia,
messo in vendita sul presente sito deve essere provvisto del visto
della censura, con la specifica indicazione se la visione è "Per
tutti" o "Vietata ai minori" di 14 o 18 anni.
STUPEFACENTI
E' assolutamente vietato mettere in vendita sul sito di AZIENDE
ON LINE stupefacenti .Il consumo ed il commercio degli stupefacenti
in Italia sono regolati dalla legge Iervolino-Vassalli del 1990.
Questa normativa punisce tanto la vendita quanto il consumo. E'
reato sia la vendita che la detenzione di droga per uso non personale.
Le pene previste per lo spaccio sono molto severe e vanno sino
ai 20 anni per le droghe pesanti e sino ai 6 per le droghe leggere.
ARMI
Non è possibile vendere armi sul sito di AZIENDE ON LINE. Infatti
chiunque senza la licenza dell'Autorità, pone in vendita armi
è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda
fino a L. 2.400.000 (articolo 695 del Codice Penale). Quindi è
divieto assoluto, commercializzare, acquistare, vendere, scambiare
tali articoli sul nostro sito. Il decreto del 6 maggio 1995 definisce
le differenti armi ed indica in quale categoria si trovano. Allo
stesso modo indica le differenti modalita' relative alla loro
vendita e al loro acquisto. Cosa sono le armi: Per armi si intendono:
quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale
è l'offesa alla persona (armi proprie); tutti gli strumenti atti
ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo
assoluto, ovvero senza giustificato motivo (armi improprie). In
questa definizione rientrano anche quelle armi che di regola sono
destinate ad altri scopi come la caccia, il tiro a segno, la macellazione,
la segnalazione. Sono comprese nel divieto le armi artistiche,
rare o antiche.
ANIMALI
L'Accordo di Washington sul commercio internazionale delle specie
in via di estinzione firmato il 3 Marzo 1973 vieta la vendita
degli animali sotto elencati .Attualmente vi aderiscono più di
128 paesi tra cui l'Italia. Gli animali presenti in tale elenco
non possono quindi essere venduti, acquistati, scambiati sul sito
AZIENDE ON LINE
Tipi di animali:
MONOTREMI : Formichiere a becco curvo;
MARSUPIATI: Topo marsupiati; Lupo marsupiato; Bandicoots ;Couscous
;Topo-opossum delle montagne; Canguro-ratsdendrolague ; Lepre
Wallaby ;
CHIROPTERI: Pescecane;
PRIMATE: Lemurschirogales a queue; Molluschi; Indrisaye-aye; Scimmie-leoni;
Ouakaris; Scimmie con proboscide; Drill; Mandrillo; Langur; Gibbons;
Scimmia antropoide; Gorilla, orangotango, scimpanze'...
SDENTATI: Gran Formichiere Accidia Tridattile; Atou gigante; Pangolin;
LAGOMORFI: Coniglio d'Assam; Coniglio dei Vulcani
RODITORI: Cane della prateria;Scoiattoli giganti ;Cincilla';
CETACEI: Delfino d'acqua dolce della Cina; Delfino del Gange;
Balene nere; Balene a becco; Balena grigia; Balena a gobbe; Balene
franche; Cachalot macrocephale; Sotalies del Sud America; Sotalies
africane ed asiatiche; Piccole balene,
CARNIVORI: Lupo; Lupo a criniera; Volpe; Fennec; Cane dei boschi;
Panda gigante, Piccolo panda; Orso polare; Orso della Malesia;
Orso labbrone; Orso del Tibet; Orso con gli occhiali; Orso bruno;
Lontra del mare; Lontra d'Europa; Civetta; Iena bruna; Ghepardo;
Caracal; Puma; Lince d'Eurasia; Lince di Spagna; Ocelot; Serval
;
CARNIVORI (suite): Gatto selvatico Pantera nebulosa; Giaguaro;
Leone d'Asia; Leopardo (pantera);Leopardo delle nevi; Tigre
CON PROBOSCIDE: Elefante d'Asia; Elefante d'Africa ;
MUCCHE MARINE: Dugong ;Lamantins
PERISSODATTILI: Asino selvaggio d'Africa; Zebra di grevy; Zebra
di Hartmann; Zebra della montagna del capo; Cavallo di Przewalski;
Tapiri; Rinoceronti;
ARTIODATTILI: Ippopotamo, Ippopotamo nano babirusa; Pecaris; Guacano;
Vigogna; Cervi porta-muschio; Cervi della Pampa Oryx del Vu Quang;
Muntjac gigante; Moufflon a manchettes; Gaur; Yack selvaggioCephalophe;
Hipportague noir geant; Oryx bianco ;
REIFORMI: Nandu;
PINGUINI: Pinguino del Capo ;Pinguino di Humboldt;
TRAMPOLIERI: Bec en sabot: Cicogna nera; Jabiru americano;
IBIS: Ibis; Spatola bianca;
FENICOTTERI: Tutte le specie;
CORACIFORMI: Calaos ;
RAPACI: Condor della California Condor delle Alpi; Aquila imperiale;
Pyrargue a queue blanche; Aquila arpa; Falco pellegrino
GALLIFORMI: Fagiani; Speronatori; Pernice; Cupido delle praterie;
GRUIFORMI: Gru; Outardes
PICIFORMI: Tucani ;
PAPPAGALLI: Amazzoni: Aras: Cacatui, Pappagalli; Pappagalle;
CUCULIFORMI: Touracos;
CIVETTE e GUFI: Tutte le specie;
COLIBRI: Tutte le specie;
PASSEROTTI: Cardellini; Uccelli del paradiso ;
REPTTILI;
TARTARUGHE… delle paludi:… terrestri; … di mare; … cuoio gigante;
COCCODRILLI: Alligatori, Coccodrilli,
LUCERTOLE; Phelsumes Camaleonti, Iguana marina; Iguan terrestri,
Iguana vere; Lucertole; Varans;
REPTILES (continua) SERPENTI: Boides; Serpente con gli occhiali;
ANFIBI: Axolotl: Rospi vivipari; Dendrobates ,
PESCI: Dipneuste; Coelachant, Sturgeon;
INVERTEBRATI;
FARFALLINI: Ornitopteri; Parnasso Apollo
ARACNIDI: Tarantole; Scorpioni;
IRUDINI: Sanguisughe medicinali;
MOLLUSCHI: Benitiers
CORALLI: corallo nero .
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