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NORMATIVA
PER GLI ACQUISTI E-COMMERCE
In
questa sezione , abbiamo raccolto tutta la normativa vigente in
materia di e-commerce.
Viavai-aziende on line mantine contartti solo con i fornitori
che si adeguano alle vigenti norme.
Ogni acquisto
fatto on line, è considerato transazione che richiede un
contratto di acquisto. Quest'ultimo quindi è da considerarsi composto
da due parti:
1) la proposta di acquisto, ossia il modulo d'ordine presentato
al momento dell'acquisto;
2) lettere di accettazione e conferma da spedire una volta ricevuto
il modulo d'ordine. Il contratto di acquisto si ritiene giuridicamente
concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, viene a conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte( questo avviene generalmente
tramite e-mail).
Legge
Bassanini (Legge
15 marzo 1997, n. 59, Art. 15 comma 2,punto 2)
Art.
8 decreto legislativo n°185 del 1999
'Clausole
vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore'
( Codice
Civile, art. 1469)
D.
Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74
Pubblicità
ingannevole
-
decreto legislativo
Direttiva
93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
Direttiva
CEE su armonizzazione del trattamento dati personali
dei Paesi membri (Direttiva 97/7/CEE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997)
Direttiva
97/66/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre
1997
Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 15 comma 2,punto 2(Legge Bassanini)
In base a quanto indicato dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art.
15 comma 2,punto 2(Legge Bassanini) gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Il decreto legislativo n. 185/99 all'art.3 e 4 indica che in tempo
utile,prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna
del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
Le informazioni sopraindicate, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza osservando sempre i principi di buona fede e di lealtà
in materia di transazioni commerciali.
Art. 8 decreto legislativo n°185 del 1999
relativo a
-Pagamento
con carta di credito;
-Esclusione dell'applicabilità del D.
Lgs. 185/99;
-Sanzioni a carico del fornitore ;
- tutela degli interessi collettivi da parte delle associazioni
dei consumatori;
-Pagamento
con carta di credito;
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare
al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e),
del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Casi in cui è esclusa l'applicabilità del D. Lgs. 185/99
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di pensione; servizi
riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi comprendono
in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato
della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi; i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo
1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE
Sanzioni a carico del Fornitore
in caso di inottemperanza alla disciplina del D. Lgs. 185/99
e Art. 12
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Azioni a tutela degli interessi collettivi da parte delle associazioni
dei consumatori
Art. 13 D. Lgs. 185/99 - Art. 3 legge 281/98
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
L. 30 luglio 1998, n. 281. 3. Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco
di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso,
definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria
della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento
di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale,
lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui
le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti
del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
Contratti stipulati fuori dai locali
commerciali
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE
Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 1991;Sulla proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
Campo di applicazione Il presente decreto si applica ai
contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque
forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi,
anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale
al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che
il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore
commerciale.
Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in
condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali
non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto,
agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria
attività professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in
relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati
dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività
commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome
o per conto di un operatore commerciale.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni
immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti
beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura
di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i
contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari
o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati
a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione
di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere
pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o
nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della
relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente
decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra
le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
4. Diritto di recesso Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è
attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed
alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
5. Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve
informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione
deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società
o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito
il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora
il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non
sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1,
qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione,
una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui
al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata
al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi
prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve
contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi
di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui
viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari
per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale
può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del
contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti
la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella
nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento
al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del
relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o del servizio per
gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni
dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo
sconto prima di tale termine.
6. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art.
4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato
nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal
senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in
cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato
o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto
sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale
ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto. Le parti possono convenire nel
contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto
a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al
consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art.
5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che
non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di
stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel
caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta
contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile
se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti
dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione
può essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile
spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale
per provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione,
è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma
1, della merce ricevuta.
7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso Per
i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata
la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce
da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia
restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata
custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto
di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni
che siano state già eseguite.
8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte
dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni
stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite,
le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore
è tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto
da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla
data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto
dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale
accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a
carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della
merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese
accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma
2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista
nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono
rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza
del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi
non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi
alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme
versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
9. Altre forme speciali di vendita
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del
contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso
di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente
con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello
strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.
Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata
tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di
tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione,
indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
della merce.
10. Irrinunciabilità del diritto di recesso Il diritto
di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
11. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale
non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5
o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque
non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente
decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 5 o non
abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le
modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento
delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
12. Foro competente Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
13. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio
oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al
comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata
nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore.
3. E' altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione
ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul
diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita
al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma
3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto
dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. Codice
Civile, Art.1469-bis, 1469-sexies: 'Clausole vessatorie'
1469-bis: 'Clausole vessatorie nel contratto tra professionista
e consumatore'
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista,
che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi,
si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore
è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista
è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel
quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza
il contratto di cui al primo comma. Si presumono vessatorie fino
a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto
di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione
il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto
o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo
a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo
di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista
di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore
a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,
quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione
del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto
o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato
nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene
o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo
finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità
del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel
contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni
al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento
da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela
dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni
o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente
dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri
8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni
del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi
sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo
comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti,
dandone immediatamente comunicazione al consumatore che ha diritto
di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari
ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonchè la compravendita di
valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali
emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
1469-te: 'Accertamento della vessatorietà delle clausole'
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo
riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione
ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato
o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi
siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative
di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali
siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea
o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che
le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore
1469-quater: 'Forma e interpretazione'
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione
più favorevole al consumatore
1469-quinquies: 'Inefficacia'
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis
e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace
per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia
delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità
al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata
dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento
più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea
1469-sexies: 'Azione inibitoria'
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti
e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione
di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto
e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni
di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice
di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74
Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità
ingannevole
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Pubblicità ingannevole
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE
del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
1.Finalità Il presente decreto ha lo scopo di tutelare
dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i
soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi
del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
2. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende:
a) per la 'pubblicità', qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere
la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere
o di servizi;
b) per la 'pubblicità ingannevole', qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore
o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle
quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico
ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
c) per 'l'operatore pubblicitario', il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonchè, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con
cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
3. Elementi di valutazione Per determinare se la pubblicità
sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con
riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo
e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo
scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica
o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i
diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
4. Trasparenza della pubblicità La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità
a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme
di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
I termini 'garanzia', 'garantito' e simili possono essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni,
il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia
offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
E' vietata ogni forma di pubblicità subliminale
5. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza
dei consumatori E' considerata ingannevole la pubblicità che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute
e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo
da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza
e vigilanza.
6. Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile
di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità
o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti
in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli
adulti per i più giovani.
7. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse
in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia
del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano
inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione
e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere
al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario
ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca
prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente,
i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica
o televisiva, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede
il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole accoglie il ricorso
vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico
o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di
accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia,
anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole
continui a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni
di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che
tenga conto dei tempi tecnici necessari per il necessario adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti
d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati
con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario
che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere
irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque
milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole
della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale
con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario,
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598
del codice civile.
8. Autodisciplina Le parti interessate possono richiedere
che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole
ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità
garante sino alla pronuncia definitiva.
Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto
o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato,
ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.
L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione
del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione
e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici,
a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n.
59
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Principi generali. 1.Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validità;
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico
o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante
la corrispondente chiave pubblica;
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare
delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici
da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di
verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche
fisiche dell'utente;
h) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta
chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in
ogni caso non superiore a tre anni;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica,
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi;
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
m) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati;
n) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo,
in poi;
o) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo
di tempo;
p) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
q) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi
2. Documento informatico Il documento informatico da chiunque
formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3.Requisiti del documento informatico Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono
fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici.
Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale
uso di chiavi biometriche.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
4. Forma scritta Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale
della forma scritta.
Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo
le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
5. Efficacia probatoria del documento informatico Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo
10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712
del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
6. Copie di atti e documenti
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente regolamento.
I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del
codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale
di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del
presente regolamento.
Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine
su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono,
ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se
la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata con le modalità
indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto
di legge.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 3.
7. Deposito della chiave privata Il titolare della coppia
di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta
della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato.
La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata
su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e
dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte
senza rotture od alterazioni.
Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo
605 del codice civile, in quanto applicabili.
8. Certificazione
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi
di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione
sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato
a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui
all'articolo 3:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore
a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria,
se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività
di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza
o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti.
9. Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative
e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza
o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento
dei dati personali emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare,
di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso
di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o del suo annullamento.
Capo II - Firma digitale
10. Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta,
o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti
e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta
o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte
le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi
e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo
3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma,
del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è
pubblicata per la consultazione.
11. Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica I contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge.
Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
12. Trasmissione del documento Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione
di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni
del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo
3, sono opponibili ai terzi.
La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
13. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via
telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura
o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
14. Pagamenti informatici
Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
15. Libri e scritture I libri, i repertori e le scritture,
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente
regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 3.
16. Firma digitale autenticata
Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione,
da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata
apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identità personale, della validità della chiave utilizzata
e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà
della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai
sensi dell'articolo 28, primo comma, numero 1, della legge
16 febbraio 1913, n. 89.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro
documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.
Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato
o depositato presso pubbliche amministrazioni.
La presentazione o il deposito di un documento per via telematica
o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono
validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.
17. Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione Le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento
al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione,
alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità
di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione
e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente
in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate
e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi
delegati.
18. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Gli
atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria
ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti
ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno
e delle finanze, rispettivamente competenti.
19. Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita
dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente regolamento.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine
di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
Capo III - Norme di attuazione
20. Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un
piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a
partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni
del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano
in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici.
21. Gestione informatica del flusso documentale
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono
per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione
dei documenti con procedura informatica al fine di consentire
il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati
e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra
pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi
diritto.
22. Formulari, moduli e questionari
Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono
a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio
dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.
D.P.C.M. 8 febbraio 1999
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R.
10 novembre 1997, n. 513
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof.
Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività,
anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e della
legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti la disciplina
dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;
Decreta:
1.1 Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici,
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative
e gestionali di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
1.2 Le regole tecniche, di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegato
tecnico del presente decreto, suddivise in cinque titoli recanti:
Regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione
delle chiavi, regole tecniche sulla validazione temporale e per
la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le
pubbliche amministrazioni e disposizioni finali.
1.3 Le firme digitali certificate ai sensi dell'art. 8, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità
con le regole tecniche stabilite dal presente decreto.
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in
conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle
regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti
assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli
Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati
stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Regole tecniche per la firma digitale
Allegato Tecnico
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n.
513.
TITOLO I
Regole tecniche di base
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni
contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513. S'intende, inoltre:
a) per 'titolare' di una coppia di chiavi asimmetriche, il soggetto
a cui è attribuita la firma digitale generata con la chiave privata
della coppia, ovvero il responsabile del servizio o della funzione
che utilizza la firma mediante dispositivi automatici;
b) per 'impronta' di una sequenza di simboli binari, la sequenza
di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione
alla prima di una opportuna funzione di hash;
c) per 'funzione di hash', una funzione matematica che genera,
a partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta
in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa,
determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì
risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze
di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.
d) per 'dispositivo di firma', un apparato elettronico programmabile
solo all'origine, facente parte del sistema di validazione, in
grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private
e generare al suo interno firme digitali;
e) per 'evidenza informatica', una sequenza di simboli binari
che può essere elaborata da una procedura informatica;
f) per 'marca temporale', un'evidenza informatica che consente
la validazione temporale.
Articolo 2
Algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali
1. Per la generazione e la verifica delle firme digitali possono
essere utilizzati i seguenti algoritmi:
a) RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).
b) DSA (Digital Signature Algorithm).
Articolo 3
Algoritmi di hash
1. La generazione dell'impronta si effettua impiegando una delle
seguenti funzioni di hash, definite nella norma ISO/IEC 10118-3:1998:
a) Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;
b) Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.
Articolo 4
Caratteristiche generali delle chiavi
1. Una coppia di chiavi può essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se la firma del titolare viene apposta per mezzo di una procedura
automatica, deve essere utilizzata una chiave diversa da tutte
le altre in possesso del sottoscrittore.
3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per apporre
la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una chiave
diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi ed i correlati servizi,
si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica
delle firme apposte o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica
delle firme apposte ai certificati ed alle loro liste di revoca
(CRL) o sospensione (CSL);
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l'uso di una chiave per funzioni diverse da
quelle previste dalla sua tipologia.
6. La lunghezza minima delle chiavi è stabilita in 1024 bit.
7. Il soggetto certificatore determina il termine di scadenza
del certificato ed il periodo di validità delle chiavi in funzione
degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle chiavi e dei
servizi cui esse sono destinate.
Articolo 5
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata
mediante apparati e procedure che assicurino, in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità
e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della
chiave privata.
2. Il sistema di generazione delle chiavi deve comunque assicurare:
a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi
di generazione e di verifica utilizzati;
b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.
3. La rispondenza dei dispositivi di generazione delle chiavi
ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve
essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione
E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.
Articolo 6
Modalità di generazione delle chiavi
1. La generazione delle chiavi di certificazione e marcatura temporale
può essere effettuata esclusivamente dal responsabile del servizio
che utilizzerà le chiavi.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente
dal titolare deve avvenire all'interno del dispositivo di firma.
Articolo 7
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di
firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso
da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di
generazione deve assicurare:
a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi
informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione
della procedura;
b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima
sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato esclusivamente
a questa attività ed adeguatamente protetto contro i rischi di
interferenze ed intercettazioni.
3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero
sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione,
dell'autenticità ed integrità del software installato e dell'assenza
di programmi non previsti dalla procedura.
5. La conformità del sistema ai requisiti di sicurezza specificati
nel presente articolo deve essere verificata secondo i criteri
previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell'ITSEC, o superiori.
Articolo 8
Conservazione delle chiavi
1. Le chiavi private sono conservate e custodite all'interno di
un dispositivo di firma. E' possibile utilizzare lo stesso dispositivo
per conservare più chiavi.
2. E' vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi
che la contengono.
3. Per fini particolari di sicurezza, è consentita la suddivisione
della chiave privata su più dispositivi di firma.
4. Il titolare delle chiavi deve:
a) conservare con la massima diligenza la chiave privata e il
dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità
e la massima riservatezza;
b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave
privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative
alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto
il possesso o difettosi.
Articolo 9
Formato della firma
1. Le firme generate secondo le regole contenute nel presente
decreto debbono essere conformi a norme emanate da enti riconosciuti
a livello nazionale od internazionale ovvero a specifiche pubbliche
(Publicly Available Specification - PAS).
2. Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente
alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.
Articolo 10
Generazione e verifica delle firme
1. Gli strumenti e le procedure utilizzate per la generazione,
l'apposizione e la verifica delle firme digitali debbono presentare
al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità, i dati a cui
la firma si riferisce e richiedere conferma della volontà di generare
la firma.
2. Il comma 1 non si applica alle firme apposte con procedura
automatica, purchè l'attivazione della procedura sia chiaramente
riconducibile alla volontà del sottoscrittore.
3. La generazione della firma deve avvenire all'interno di un
dispositivo di firma così che non sia possibile l'intercettazione
del valore della chiave privata utilizzata.
4. Prima di procedere alla generazione della firma, il dispositivo
di firma deve procedere all'identificazione del titolare.
5. La conformità degli strumenti utilizzati per la generazione
delle firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto
deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello
di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC
o superiori.
6. La conformità degli strumenti utilizzati per la verifica delle
firme ai requisiti di sicurezza imposti dal presente decreto deve
essere verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione
E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o superiori.
Articolo 11
Informazioni contenute nei certificati
1. I certificati debbono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) numero di serie del certificato;
b) ragione o denominazione sociale del certificatore;
c) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
d) nome cognome e data di nascita ovvero ragione o denominazione
sociale del titolare;
e) valore della chiave pubblica;
f) algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;
g) inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;
h) algoritmo di sottoscrizione del certificato.
2. Dal certificato deve potersi desumere in modo inequivocabile
la tipologia delle chiavi.
3. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di sottoscrizione,
in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, possono
essere indicati:
a) eventuali limitazioni nell'uso della coppia di chiavi;
b) eventuali poteri di rappresentanza;
c) eventuali abilitazioni professionali.
4. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di certificazione,
in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma 1, deve essere
altresì indicato l'uso delle chiavi per la certificazione.
5. Se il certificato è relativo ad una coppia di chiavi di marcatura
temporale, in aggiunta alle informazioni prescritte dal comma
1, debbono essere indicati:
a) uso delle chiavi per la marcatura temporale;
b) identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza
le chiavi.
Articolo 12
Formato dei certificati
1. I certificati e le relative liste di revoca debbono essere
conformi alla norma ISO/IEC 95948:1995 con le estensioni definite
nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9
e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 13
Modalità di accesso al registro dei certificati
1. L'accesso al registro dei certificati mantenuto da ciascun
certificatore avviene secondo una modalità compatibile con il
protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il certificatore ha facoltà di fornire modalità di accesso
al registro dei certificati aggiuntive rispetto a quella prevista
dal comma 1.
3. Ciascun certificatore deve pubblicare gli indirizzi elettronici
e telefonici attraverso cui è possibile accedere al registro,
attraverso l'elenco pubblico di cui all'articolo 8 comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione delle chiavi
Articolo 14
Chiavi dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
1. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
può delegare la certificazione delle proprie chiavi al Centro
Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria
della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 17, comma
19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana uno o più codici identificativi
idonei per la verifica del valore della chiave pubblica.
Articolo 15
Elenco pubblico dei certificatori
1. L'elenco pubblico tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo
8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, contiene per ogni certificatore le seguenti informazioni:
a) Ragione o denominazione sociale,
b) Sede legale,
c) Rappresentante legale,
d) Nome X.500,
e) Indirizzo Internet,
f) Elenco numeri telefonici di accesso,
g) Lista dei certificati delle chiavi di certificazione,
h) Manuale operativo,
i) Data di cessazione e certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico è sottoscritto dall'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione.
Articolo 16
Richiesta di iscrizione all'elenco pubblico dei certificatori
1. Chiunque intenda esercitare l'attività di certificatore deve
inoltrare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione,
secondo le modalità da questa definite con apposita circolare,
domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
a) copia del manuale operativo;
b) copia del piano per la sicurezza;
c) profilo del personale responsabile della generazione delle
chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro
delle chiavi;
d) copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività
e dei danni causati a terzi.
3. L'Autorità ha facoltà di chiedere integrazioni della documentazione
presentata.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione la domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico è accettata ovvero respinta con provvedimento
motivato. La richiesta di documentazione integrativa sospende
il decorso dei termini.
5. Il Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la rete unitaria della pubblica amministrazione è iscritto nell'elenco
pubblico dei certificatori con riferimento ai compiti definiti
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997,
n. 522 ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni delle presenti
regole tecniche.
Articolo 17
Iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori
1. Il certificatore, la cui domanda di iscrizione sia stata accettata,
deve predisporre con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione un sistema di comunicazione sicuro attraverso
il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.
2. Il certificatore deve fornire le informazioni di cui al comma
1 dell'articolo 15, nonché i certificati relativi alle proprie
chiavi di certificazione, generati conformemente alle modalità
previste dall'articolo 19.
3. Il certificatore deve generare un proprio certificato per ciascuna
delle chiavi di firma dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.4.
Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta
dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione,
dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera g), che deve rendere accessibile
per via telematica.
Articolo 18
Verifica dei requisiti dei certificatori
1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art.
16 o, comunque, allo scadere di un anno dalla data della precedente
richiesta o comunicazione, il certificatore deve confermare per
iscritto all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di certificazione.
2. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art.
16 è causa di cancellazione dall'elenco.
3. Le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente articolo
sono stabilite con circolare dell'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione.
4. Per l'esercizio delle attività di verifica e controllo previste
dalle presenti disposizioni, l'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione può corrispondere con tutte le amministrazioni
e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento
dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Articolo 19
Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire
in modo conforme a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore deve
generare un certificato sottoscritto con la chiave privata della
coppia cui il certificato si riferisce.
Articolo 20
Cessazione dell'attività
1. Il certificatore che intende cessare l'attività è tenuto a
comunicare all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
la data di cessazione con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando
il certificatore sostitutivo ovvero il depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
2. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
rende nota nell'elenco pubblico la data di cessazione con l'indicazione
del certificatore sostitutivo ovvero del depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
3. Con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla cessazione dell'attività,
il certificatore deve informare i possessori di certificati da
esso emessi, specificando che tutti i certificati non scaduti
al momento della cessazione debbono essere revocati.
Articolo 21
Certificazione tra certificatori
1. E' consentito ai certificatori definire accordi di certificazione.
2. Con l'accordo di certificazione, un certificatore emette a
favore dell'altro un certificato relativo a ciascuna chiave di
certificazione che viene riconosciuta nel proprio ambito.
3. I certificati di cui al comma 2 debbono definire la corrispondenza
tra le clausole dei rispettivi manuali operativi considerate equivalenti.
Articolo 22
Registrazione dei titolari
1. Per ottenere la certificazione di una chiave pubblica il titolare
deve essere preventivamente registrato presso il certificatore.
La richiesta di registrazione deve essere redatta per iscritto
e deve essere conservata a cura del certificatore per almeno 10
anni.
2. Al momento della registrazione il certificatore deve verificare
l'identità del richiedente. E' data facoltà al certificatore di
definire, pubblicandole nel manuale operativo, le modalità di
identificazione degli utenti.
3. Il certificatore deve attribuire a ciascun titolare registrato
un codice identificativo di cui garantisce l'univocità nell'ambito
dei propri utenti. Al medesimo soggetto sono attribuiti codici
identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per i quali egli
può firmare.
Articolo 23
Uso di pseudonimi
1. I dati di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) possono essere
sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.
2. La presenza di uno pseudonimo in luogo dei dati anagrafici
deve essere esplicitamente indicata nel certificato.
3. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni
relative alla reale identità del titolare per almeno 10 anni dopo
la scadenza del certificato.
Articolo 24
Obbligo di informazione
1. Il certificatore deve informare espressamente il richiedente
la registrazione riguardo agli obblighi da quest'ultimo assunti
in merito alla protezione della segretezza della chiave privata
ed alla conservazione ed all'uso dei dispositivi di firma.
2. Il certificatore deve informare espressamente il titolare in
ordine agli accordi di certificazione stipulati con altri certificatori
ai sensi dell'articolo 21.
Articolo 25
Comunicazione tra certificatore e titolare
1. Al momento della registrazione il certificatore può fornire
al titolare gli strumenti necessari per realizzare un sistema
di comunicazione sicuro che consenta, quando il titolare non disponga
di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua autenticazione, di
effettuare per via telematica le seguenti operazioni:
a) personalizzazione dei dispositivi di firma;
b) richiesta della certificazione di chiavi generate al di fuori
dell'ambiente del certificatore;
c) richiesta di revoca immediata di un certificato.
2. In assenza del sistema di comunicazione sicuro le operazioni
di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso il certificatore.
Articolo 26
Personalizzazione del dispositivo di firma
1. La personalizzazione del dispositivo di firma consiste in:
a) acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi
del dispositivo di firma utilizzato e loro associazione al titolare;
b) registrazione, nel dispositivo di firma, dei dati identificativi
del titolare presso il certificatore;
c) registrazione, nel dispositivo di firma, dei certificati relativi
alle chiavi di certificazione del certificatore.
2. Durante la personalizzazione del dispositivo di firma il certificatore
ne verifica il corretto funzionamento.
3. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata
nel giornale di controllo.
Articolo 27
Richiesta di certificazione
1. Il titolare che intende ottenere la certificazione di una coppia
di chiavi deve inoltrare la richiesta, attraverso il sistema di
comunicazione di cui all'articolo 25, o con altro meccanismo previsto
dal manuale operativo.
2. Nella richiesta debbono essere esplicitamente indicate le informazioni
che il soggetto non desidera che siano inserite nel certificato.
3. La richiesta di certificazione deve essere conservata a cura
del certificatore per un periodo non inferiore ai 10 anni.
Articolo 28
Generazione dei certificati
1. Prima di emettere il certificato il certificatore deve:
a) accertarsi dell'autenticità della richiesta;
b) verificare che la chiave pubblica di cui si richiede la certificazione
non sia stata certificata da uno dei certificatori iscritti nell'elenco.
c) richiedere la prova del possesso della chiave privata e verificare
il corretto funzionamento della coppia di chiavi, eventualmente
richiedendo la sottoscrizione di uno o più documenti di prova.
2. Qualora la verifica di cui alla lettera b) del comma 1 evidenzi
la presenza di certificati relativi alla chiave di cui viene richiesta
la certificazione rilasciati ad un titolare diverso dal richiedente,
la richiesta di certificazione deve essere rigettata. L'evento
deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al
titolare della chiave già certificata. Se è stata fornita la prova
di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già certificata
deve essere avviata la procedura di revoca dei certificati secondo
quanto previsto dall'articolo 30.
3. Il certificato deve essere generato con un sistema conforme
a quanto previsto dall'articolo 42.
4. Il certificato deve essere pubblicato mediante inserimento
nel registro dei certificati gestito dal certificatore. Il momento
della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione
di una marca temporale, che deve essere conservata fino alla scadenza
della validità della chiave.
5. Il certificato emesso e la relativa marca temporale debbono
essere inviati al titolare.
6. Per ciascun certificato emesso il certificatore deve fornire
al titolare un codice riservato, da utilizzare in caso di emergenza
per l'autenticazione della eventuale richiesta di revoca del certificato.
7. La generazione dei certificati è registrata nel giornale di
controllo.
Articolo 29
Revoca dei certificati relativi a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca di un certificato determina la cessazione anticipata
della sua validità.
2. La revoca può avvenire su richiesta del titolare o del terzo
interessato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero
su iniziativa del certificatore.
3. La revoca del certificato viene effettuata dal certificatore
mediante il suo inserimento in una delle liste di certificati
revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato è efficace
a partire dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene
ed è definitiva.
4. Il momento di pubblicazione della lista deve essere asseverato
mediante l'apposizione di una marca temporale.
5. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione
della segretezza della chiave privata, il certificatore deve procedere
immediatamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista
di revoca.
6. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo.
Articolo 30
Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare un certificato deve darne comunicazione al titolare,
specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato non è più valido.
Articolo 31
Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve essere redatta per iscritto dal
titolare specificando la motivazione della revoca e la sua decorrenza.
2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema
di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.
3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere
specificate dal certificatore nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta
e procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con la modalità prevista dal
comma 2.
5. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo
utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione
del certificato.
Articolo 32
Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata
per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.
Articolo 33
Sospensione dei certificati
1. La validità di un certificato può essere sospesa su richiesta
del titolare o del terzo interessato di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
2. La sospensione del certificato è effettuata dal certificatore
attraverso il suo l'inserimento in una delle liste dei certificati
sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. La data e l'ora di pubblicazione sono garantite
dall'apposizione di una marca temporale.
3. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo.
Articolo 34
Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Il certificatore che intende sospendere un certificato deve
darne preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi
della sospensione e la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione del certificato deve essere notificata
al titolare specificando la data e l'ora a partire dalla quale
il certificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave, il certificatore
deve procedere immediatamente alla pubblicazione della sospensione.
Articolo 35
Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione deve essere redatta per iscritto
dal titolare, specificando la motivazione ed il periodo durante
il quale la validità del certificato deve essere sospesa.
2. La richiesta viene di norma inoltrata attraverso il sistema
di comunicazione sicuro di cui all'articolo 25.
3. Modalità alternative di inoltro della richiesta debbono essere
specificate dal certificatore nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare l'autenticità della richiesta
e procedere alla sospensione entro il termine richiesto. Sono
considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità
prevista dal comma 2.
5. In caso di emergenza è possibile richiedere la sospensione
immediata di un certificato utilizzando il codice previsto dal
comma 6 dell'articolo 28. La richiesta deve essere successivamente
confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.
Articolo 36
Sospensione su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve essere inoltrata
per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare la richiesta al titolare.
Articolo 37
Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato relativo
ad una chiave di certificazione il certificatore deve avviare
la procedura di sostituzione, generando, con le modalità previste
dall'articolo 19, una nuova coppia di chiavi.
2. In aggiunta al certificato previsto dal comma 1, il certificatore
deve generare un certificato relativo alla nuova chiave pubblica
sottoscritto con la chiave privata della vecchia coppia ed uno
relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la nuova
chiave privata.
3. I certificati generati secondo quanto previsto dai commi 1
e 2 debbono essere forniti all'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione, la quale provvede all'aggiornamento
della lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed al
suo inoltro ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo
17, comma 4.
Articolo 38
Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi
di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave segreta;
b) guasto del dispositivo di firma;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere notificata entro 24 ore all'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed a tutti i
possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta appartenente
alla coppia revocata.
3. Il certificato revocato deve essere inserito in una lista di
revoca aggiornata immediatamente.
4. I certificati per i quali risultino contemporaneamente compromesse
sia la chiave di certificazione con cui sono stati sottoscritti,
sia quella utilizzata per generazione della marca temporale di
cui al comma 4 dell'articolo 28 debbono essere revocati.
5. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
provvede all'aggiornamento della lista di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori per la
pubblicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4.
Articolo 39
Sostituzione delle chiavi dell'Autorità
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza della coppia di chiavi
utilizzata per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori,
l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione provvede
alla generazione e certificazione di una nuova coppia di chiavi.
2. Copia degli elementi contenuti nell'elenco pubblico dei certificatori
viene sottoscritta con la nuova coppia di chiavi.
3. La lista di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) è inviata
ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 4.
Articolo 40
Revoca dei certificati relativi alle chiavi dell'Autorità
1. I certificati relativi alle chiavi dell'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione possono essere revocati solo in
caso compromissione della chiave segreta ovvero di guasto del
dispositivo di firma.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione richiede a ciascun certificatore
la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato ai sensi
dell'art. 17.
3. L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
provvede alla sostituzione della chiave revocata secondo quanto
previsto dall'articolo 39.
Articolo 41
Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi di elaborazione utilizzati
nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi,
la generazione dei certificati e la gestione del registro dei
certificati, deve essere conforme almeno alle specifiche previste
dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC.
2. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo
dei dispositivi di firma.
Articolo 42
Caratteristiche del sistema di generazione dei certificati
1. La generazione dei certificati deve avvenire su un sistema
utilizzato esclusivamente per tale funzione, situato in locali
adeguatamente protetti.
2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata
sul giornale di controllo.
3. L'accesso ai sistemi di elaborazione deve essere consentito,
limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di
riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di
ciascuna sessione.
4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrate sul
giornale di controllo.
Articolo 43
Registro dei certificati
1. Nel registro dei certificati debbono essere presenti i seguenti
elementi:
a) i certificati emessi dal certificatore;
b) la lista dei certificati revocati;
c) la lista dei certificati sospesi.
2. Il certificatore può suddividere le liste dei certificati revocati
e sospesi in più liste distinte.
3. Il certificatore può replicare il registro dei certificati
su più siti, purchè sia garantita consistenza e l'integrità delle
copie.
4. Il registro dei certificati è accessibile a qualsiasi soggetto
secondo le modalità previste dall'articolo 13.
Articolo 44
Requisiti del registro dei certificati
1. Il certificatore deve mantenere una copia di riferimento del
registro dei certificati inaccessibile dall'esterno, allocata
su un sistema sicuro istallato in locali protetti.
2. Il certificatore deve sistematicamente verificare la conformità
tra la copia operativa e la copia di riferimento del registro
dei certificati, qualsiasi discordanza deve essere immediatamente
segnalata ed annotata nel registro operativo.
3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto
del registro dei certificati deve essere possibile solo per il
personale espressamente autorizzato.
4. Tutte le operazioni che modificano il contenuto del registro
debbono essere registrate sul giornale di controllo.
5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo
nel quale il registro dei certificati non risulta accessibile
dall'esterno, nonché quelle relative a ogni intervallo di tempo
nel quale una sua funzionalità interna non risulta disponibile
debbono essere annotate sul giornale di controllo.
6. Almeno una copia di sicurezza della copia operativa e di quella
di riferimento del registro dei certificati deve essere conservata
in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.
Articolo 45
Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore
nello svolgimento della propria attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso l'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicato
a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via
telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare
e di quanti accedono per la verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni
agli indennizzi;
f) tariffe;
g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalità di generazione delle chiavi;
i) modalità di emissione dei certificati;
l) modalità di sospensione e revoca dei certificati;
m) modalità di sostituzione delle chiavi;
n) modalità di gestione del registro dei certificati;
o) modalità di accesso al registro dei certificati;
p) modalità di protezione della riservatezza;
q) procedure di gestione delle copie di sicurezza;
r) procedure di gestione degli eventi catastrofici.
Articolo 46
Piano per la sicurezza
1. Il responsabile della sicurezza deve definire un piano per
la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i seguenti
elementi:
a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica
dell'organizzazione;
b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile
rilevante ai fini della sicurezza;
c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;
d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici;
e) attribuzione delle responsabilità;
f) algoritmi crittografici utilizzati;
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificazione;
h) descrizione dei dispositivi istallati;
i) descrizione dei flussi di dati;
l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
m) procedura di gestione dei disastri;
n) analisi dei rischi;
o) descrizione delle contromisure;
p) specificazione dei controlli.
2. Il piano per la sicurezza deve essere conforme a quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza
dei dati personali.
Articolo 47
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni
effettuate automaticamente dai dispositivi istallati presso il
certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal
presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve essere associata la data e l'ora
in cui essa è stata effettuata.
4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire
l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione
con la necessaria accuratezza di tutti gli eventi rilevanti ai
fini della sicurezza.
5. L'integrità del giornale di controllo deve essere verificata
con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo debbono
essere archiviate con le modalità previste dal presente decreto
e conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.
Articolo 48
Sistema di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il
sistema di qualità del certificatore deve essere certificato secondo
le norme ISO 9002.
2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso l'Autorità
per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e disponibile
presso il certificatore.
Articolo 49
Organizzazione del personale del certificatore
1. L'organizzazione del personale del certificatore deve prevedere
almeno le seguenti funzioni:
a) responsabile della sicurezza;
b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;
d) responsabile della generazione dei certificati;
e) responsabile della gestione del registro dei certificati;
f) responsabile della registrazione degli utenti;
g) responsabile della sicurezza dei dati;
h) responsabile della crittografia;
i) responsabile dei servizi tecnici;
l) responsabile dell'auditing.
2. E' possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra
quelle previste dal comma 1 purché tra loro compatibili.
3. Sono compatibili tra loro le funzioni specificate nei sottoindicati
raggruppamenti:
a) generazione e custodia delle chiavi, generazione dei certificati,
personalizzazione dei dispositivi di firma, crittografia, sicurezza
dei dati;
b) registrazione degli utenti, gestione del registro dei certificati,
crittografia, sicurezza dei dati.
Articolo 50
Requisiti di onorabilità del certificatore
1. I requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 8, comma 3,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, sono quelli stabiliti con il decreto 18 marzo 1998,
n. 161, del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica.
Articolo 51
Requisiti di competenza ed esperienza del personale
1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo
49, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nella
analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione
deve essere previsto un apposito corso di addestramento.
TITOLO III
Regole per la validazione temporale e per la protezione dei documenti
informatici
Articolo 52
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale
con la generazione di una marca temporale che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema elettronico
sicuro in grado di:
a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto
dal presente decreto;
b) generare la struttura di dati contenente le informazioni specificate
dall'articolo 53;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla
lettera b).
Articolo 53
Informazioni contenute nella marca temporale
1. Una marca temporale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica
della marca;
e) data ed ora di generazione della marca;
f) identificatore dell'algoritmo di hash utilizzato per generare
l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione
temporale;
g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un identificatore
dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui alla lettera g)
del comma 1.
3. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate
con riferimento al Tempo Universale Coordinato UTC.
Articolo 54
Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata per la validazione temporale
deve essere univocamente associata ad un sistema di validazione
temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate
con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono
essere sostituite dopo non più di un mese di utilizzazione, indipendentemente
dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il
corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di
marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi di certificazione
diverse da quelle utilizzate per i certificati relativi alle normali
chiavi di sottoscrizione.
Articolo 55
Precisione dei sistemi di validazione temporale
1. L'ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere,
con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto
alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto 30 novembre 1993,
n. 591, del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato,
al momento della sua generazione.
Articolo 56
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro
operativo su di un supporto non riscrivibile nel quale sono automaticamente
registrati gli eventi per i quali tale registrazione è richiesta
dal presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare
il funzionamento dell'apparato in modo da renderlo incompatibile
con i requisiti del presente decreto, ed in particolare con quello
di cui al comma 1 dell'articolo 55, deve essere annotato sul registro
operativo e causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso
esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal
livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC
o superiori. Per le componenti destinate alla sottoscrizione delle
marche temporali si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo
10.
Articolo 57
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione
debbono essere conservate in un apposito archivio digitale fino
alla scadenza della chiave pubblica della coppia utilizzata per
la loro generazione.
Articolo 58
Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale
operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta divalidazione
temporale.
2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale
le marche temporali debbono fare riferimento.
3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte,
calcolate con funzioni di hash previste dal manuale operativo.
Debbono essere comunque accettate le funzioni di hash di cui all'articolo
3.
4. La richiesta può specificare l'emissione di più marche temporali
per la stessa evidenza informatica. In tal caso debbono essere
restituite marche temporali generate con chiavi diverse.
5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo
di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione
della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore
al minuto primo.
Articolo 59
Protezione dei documenti informatici
1. Al solo fine di assicurare l'associazione tra documento informatico
e le relative marche temporali, il certificatore può conservare,
dietro richiesta del soggetto interessato, copia del documento
informatico cui la marca temporale si riferisce.
2. Nel manuale operativo debbono essere definite le modalità di
conservazione e le procedure per la richiesta del servizio.
Articolo 60
Estensione della validità del documento informatico
1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano
nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione,
può essere estesa mediante l'associazione di una o più marche
temporali.
2. Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità
può essere ulteriormente esteso associando una nuova marca all'evidenza
informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa
firma e dalle marche temporali già ad esso associate.
3. La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento
informatico secondo quanto previsto dal comma 2, garantisce la
validità del documento anche in caso di compromissione della chiave
di sottoscrizione, purchè la marca temporale sia stata generata
antecedentemente a tale evento.
Articolo 61
Archiviazione dei documenti informatici
1. L'archiviazione dei documenti informatici, anche se formati
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, può
essere effettuata con le modalità previste dalla deliberazione
30 luglio 1998, n. 24 dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i documenti informatici si applicano le procedure previste
per i documenti formati all'origine su supporto informatico di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione indicata
al comma 1.
3. Ai documenti informatici non si applicano le restrizioni di
formato previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione.
Il responsabile dell'archiviazione può convertire il documento
informatico in uno di tali formati, mantenendo nell'archivio il
documento originale come versione iniziale del documento archiviato
TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche amministrazioni
Articolo 62
Certificazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche
dei propri organi ed uffici, nell'attività amministrativa di loro
competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste
dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi
offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'articolo
8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione
dei contratti pubblici.
2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 del Centro Tecnico per l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto 31 luglio
1998, del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni
ed integrazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 63
Norme transitorie
1. Le disposizioni che richiedono verifiche secondo i criteri
previsti da livelli di valutazione ITSEC non si applicano nei
diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle
presenti regole tecniche. Durante il periodo transitorio, il fornitore
o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono tuttavia
attestare, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi
ai requisiti di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.
Direttiva 97/7/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
189 B del trattato;
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione
il 27 novembre 1996;
(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione
degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese
a consolidare progressivamente tale mercato;
(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei
servizi riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì
i privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di
accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle
stesse condizioni della popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la vendita transfrontiera a distanza può
rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni
concrete della realizzazione del mercato interno, come è stato
constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione
al Consiglio ´Verso un mercato unico della distribuzioneª; che
è indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno
che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori
del proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale
nel paese di residenza del consumatore;
(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta
una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori
per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare
le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato
disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori
nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza
tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre
un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;
(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione
del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare
della Comunità economica europea per una politica di protezione
e di informazione del consumatore enunciano la necessità di proteggere
gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento
di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio
dal titolo ´Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatoreª,
approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 ,
annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte
riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che
consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un
fornitore;
(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre
1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione
dei consumatori invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi
in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo
allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita
a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione
con l'adozione di un ´piano d'azione triennale per la politica
di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)ª e che detto
piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti
a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza;
che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un
sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza
senza che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore;
che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di
redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti
principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco
impiegate;
(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito
a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni
degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri
di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva
non possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle
legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto
legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni
della presente direttiva almeno in occasione della prima di una
serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione
periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione
o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto
singolo ovvero di contratti successivi e distinti;
(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a
distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione
fornita al consumatore; che è necessario pertanto determinare
le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse
al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata;
che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle altre
regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole ; che,
in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato
alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni
di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche principali
dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno
che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio
della conversazione per decidere se continuare o meno;
(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non
è ricevuta su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie
ai fini della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità
di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del
servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe
prevedere un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva
non disponga diversamente; che è necessario limitare ai costi
diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora
ve ne siano - derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto
di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo diritto
di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti
dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla
ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi
e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell'offerta
di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare
le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del diritto
di recesso;
(15) considerando che è necessario altresì prevedere un termine
di esecuzione del contratto qualora esso non sia stato stabilito
all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio
al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio
a titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito
da parte sua non può essere accettata, semprechè non si tratti
di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che occorre tenere presenti i principi sanciti
dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre
1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; che occorre riconoscere al consumatore un diritto
alla protezione della vita privata, segnatamente per quanto concerne
la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione particolarmente
invadenti e che occorre pertanto precisare i limiti specifici
all'impiego di tali tecniche; che gli Stati membri dovrebbero
adottare opportune misure per proteggere efficacemente da siffatti
contatti i consumatori che hanno dichiarato di non voler essere
contattati tramite determinate tecniche di comunicazione, ferma
restando la tutela specifica prevista per i consumatori a norma
della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati
personali e della vita privata;
(18) considerando che è importante che le regole fondamentali
vincolanti della presente direttiva siano completate, ove opportuno,
da regole di autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione
92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici
di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti
negoziati a distanza ;
(19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori,
è importante che il consumatore sia sufficientemente informato
sulle disposizioni della presente direttiva e sugli eventuali
codici di comportamento esistenti in materia;
(20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della
presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche
ai concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni che
consentano di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici
o al loro rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che
secondo la legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse
a proteggere i consumatori, oppure a organizzazioni professionali
titolari di un legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è
importante affrontare non appena possibile la questione dei reclami
transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato
un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia
e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito
del mercato interno; che tale piano d'azione prevede iniziative
specifiche per la promozione dei procedimenti extragiudiziali;
che sono stabiliti criteri oggettivi (allegato II) per garantire
l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed è previsto l'uso di
moduli di reclamo standardizzati (allegato III);
(22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore
non ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario prevedere
che l'onere della prova possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare
il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile
al contratto; che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi
di interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio,
tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi;
che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie;
che tali divieti sono già previsti, in particolare in materia
di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attività televisive e dalla direttiva
92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità
dei medicinali per uso umano;
hanno adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto
della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel
quadro della sua attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti
in parola agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dalla presente
direttiva è riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale
consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche
di comunicazione a distanza.
Articolo 3
Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene
un elenco non esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero
ai contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili,
ad eccezione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio di un consumatore, al suo luogo di residenza o al suo
luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti
e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto
della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito;
in caso di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in
via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo
7, paragrafo 2, in casi specifici.
Articolo 4
Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti
per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di
lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di
coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri
sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio
i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione
telefonica con il consumatore.
Articolo 5
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle
informazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da
a) ad f), in tempo utile all'atto dell'esecuzione del contratto
e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i
beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a menoche esse
non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto
duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della
conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno,
il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore a cui può presentare reclami.
Articolo 6
Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore
ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni
lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute
all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette
di spedizione dei beni al mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o
dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
5, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché
il termine non superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi
di cui all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine
decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale
termine di tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del
termine di almeno sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente.
Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute
all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette
di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per
i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di
sette giorni lavorativi, previsto al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado
di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi
e il fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
al paragrafo 1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto
di credito.
Articolo 7
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un
fornitore, dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio
richiesto, il consumatore ne deve essere informato e deve poter
essere rimborsato quanto prima delle somme eventualmente pagate
ed in ogni caso entro trenta giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore
possa consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità
e prezzo equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità
prima della conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore
deve essere informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile.
Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso
sono, in questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore
deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene o di
un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta
ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8
Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento
in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento
nell'ambito di contratti a distanza cui si applica la presente
direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo
di pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9
Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza
sua previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta
di pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa
consenso.
Articolo 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate
in appresso richiede il consenso preventivo del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione
a distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano
una comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se
il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo 11
Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci
per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione
della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che
permettano di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o
gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni
nazionali per l'attuazione della presente direttiva ad uno o più
dei seguenti organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse
a tutelare i consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse
ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova
dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma
scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore
può essere a carico del fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori
e gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle
pratiche non conformi alle disposizioni adottate in applicazione
della presente direttiva quando siano in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario
del rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte
di organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione
di controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono
prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della
presente direttiva.
Articolo 12
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in
virtù del recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il
consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente
direttiva a motivo della scelta della legge di un paese terzo
come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto
presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati
membri.
Articolo 13
Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella
misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria,
disposizioni particolari che disciplinano globalmente taluni contratti
a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni
che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni
o della prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni
della presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici
del contratto negoziato a distanza.
Articolo 14
Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili
con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione
più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto,
per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel
loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali,
mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.
Articolo 15
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione
della stessa, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.
Articolo 16
Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il
consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva
ed incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali
ad informare i consumatori dei loro codici di autoregolazione.
Articolo 17
Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi
efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori in materia
di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo
e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta, se
del caso, proposte in merito.
Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
Direttiva 97/66/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e
sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato;
visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione
il 6 novembre 1997;
(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati , richiede che gli
Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita
privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali,
al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella
Comunità;
(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita
sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti
dell'uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni
degli Stati membri;
(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte
nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali
avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla
tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente; che
lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione
di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo
transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video
on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto
che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo
alla loro vita privata;
(4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione
della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali
radiomobili;
(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo
sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature
di telecomunicazione entro il 1992 , il Consiglio ha chiesto che
siano prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire
la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle
telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18
luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione
della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità
europea entro il 1992 , il Consiglio ha ribadito l'importanza
della tutela dei dati personali e della vita privata;
(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza
della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti
di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione
della rete digitale di servizi integrati (ISDN);
(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione
occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche
specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche,
con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso
connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di
dati relativi agli abbonati e agli utenti;
(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari
e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei
dati personali e della vita privata, nonchè dei legittimi interessi
delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono
essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della
telecomunicazione in base all'obiettivo di cui all'articolo 7
A del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle esigenze
strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la
promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione
tra Stati membri;
(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi
e gli utenti interessati così come gli organi comunitari competenti,
dovrebbero cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti
tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione
alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva;
(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione
interattiva e video a richiesta (video on demand);
(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica
la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti
gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
non specificamente regolati dalle disposizioni della presente
direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle
persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi
di telecomunicazione non offerti al pubblico;
(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende
in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal
diritto comunitario; considerando che spetta agli Stati membri
prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la
pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere
economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni
di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto penale;
considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli
Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali
per ciascuno di tali scopi;
(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche;
che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare,
integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata,
nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali
disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati
membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE
alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche;
che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa comunitaria
e nazionale applicabile;
(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi
alla presentazione e alla restrizione dell'identificazione della
linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di
chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere
resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti
essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico
sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano
informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla
Commissione;
(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate
misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti
se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare
gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza
della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni
dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;
(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso
non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza
delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione
e servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando
che la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto
l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni;
(17) considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati
per stabilire le chiamate, contengono informazioni sulla vita
privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al
rispetto della propria corrispondenza o i legittimi interessi
delle persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati
solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai
fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché
per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento
che il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al
pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi
servizi di telecomunicazione può essere permesso unicamente se
l'abbonato ha dato il proprio consenso sulla base di informazioni
esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti
che egli intende effettuare;
(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha
aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza
delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo
stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei
servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto,
per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono
incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione,
ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano
un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità
di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati
membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri
chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate
alcune cifre;
(19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione
della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante
di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea
dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata
di respingere chiamate da linee non identificate; che è giustificato
rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante in casi specifici; che taluni abbonati,
in particolare linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse
a garantire l'anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto
riguarda l'identificazione della linea collegata, tutelare il
diritto e il legittimo interesse della parte chiamata di eliminare
la presentazione dell'identificazione della linea alla quale la
parte chiamante è realmente collegata, in particolare in caso
di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza
nella rete dell'identificazione della linea chiamante e collegata,
nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione
della linea chiamante e collegata e delle opzioni disponibili
relative alla vita privata; che ciò permette agli abbonati di
operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui
possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni
relative alla vita privata offerte linea per linea non devono
necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico,
ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore
del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli
abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento
automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato
deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite
siano passate sul suo terminale con una semplice richiesta al
fornitore del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti
e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita
privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone
giuridiche richiedono che gli abbonati possono determinare in
quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei
medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa
possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli
abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate
o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale
tutela agli abbonati che sono persone fisiche;
(23) considerando che è necessario garantire che l'introduzione
di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni
volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile
con il buon funzionamento del mercato unico;
(24) considerando in particolare che, analogamente a quanto disposto
dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in determinate circostanze
gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e
dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore
di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, ai fini
della prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza
dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante in base alla normativa
nazionale;
(25) considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti e
degli abbonati non siano rispettati, la normativa nazionale deve
prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali;
che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta
al diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure
nazionali adottate a norma della presente direttiva;
(26) considerando che, nel campo di applicazione della presente
direttiva, è opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo per
la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,
composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di controllo
degli Stati membri istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva
95/46/CE;
(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente
evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente
le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva
per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con
l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati
membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così
da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti
dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione tecnologica;
che tale procedura si applica esclusivamente alle specificazioni
necessarie per adeguare l'allegato ai nuovi sviluppi tecnologici
prendendo in considerazione i mutamenti riscontrati nelle domande
del mercato e dei consumatori; che la Commissione deve debitamente
comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di applicare
tale procedura e che, altrimenti, si applica la procedura di cui
all'articolo 100 A del trattato;
(28) considerando che per agevolare l'osservanza delle disposizioni
della presente direttiva è necessario prevedere alcune modalità
specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di
entrata in vigore della normativa nazionale che attua la presente
direttiva;
hanno adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni
degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare
del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei
dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire
la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e
dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente
direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché
la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la
tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone
giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che non
rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali
quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea
e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la
difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico
dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza
dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano
nel diritto penale.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base
alla presente direttiva si intende per:
a) 'abbonato': ogni persona fisica o giuridica che sia parte di
un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) 'utente': qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;
c) 'rete pubblica di telecomunicazione': i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse
che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti
terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici,
utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico;
d) 'servizio di telecomunicazione': servizi la cui fornitura consiste
in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali
su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione
e della telediffusione.
Articolo 3
Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali
in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti
al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità,
in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN)
e le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati
collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente
possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato,
alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti
di cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse
investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla
Commissione.
Articolo 4
Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al
pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione
per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle
attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette
misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto
al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando
tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.
Articolo 5
Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali
la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete
pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione,
la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza
delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti,
senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato
legalmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni
legalmente autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali,
allo scopo di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi
altra comunicazione commerciale.
Articolo 6
Dati sul traffico e sulla fatturazione
1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati
per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete
pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico,
devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata,
fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di
interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati
indicati nell'allegato. Il trattamento è consentito solo sino
alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata
la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione
il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico
può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato
il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione
deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità
dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei
servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano
della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini
per i clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione
dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere
limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento
di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità
per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi
alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile,
ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di
quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 7
Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare
i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con
il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati
chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano
disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni
o per i pagamenti.
Articolo 8
Presentazione e restrizione dell'identificazione della
linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità
di eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente,
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante chiamata
per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità
linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità
mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l'uso di
tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima
che la chiamata sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere
la possibilità mediante una funzione semplice, di respingere le
chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità
di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente,
la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle
chiamate provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi;
le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche
alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della
linea collegata, il fornitore di servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e
delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9
Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti
che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di
una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione
della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione
di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base
al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante
saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete
pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza
riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia,
i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere
a dette chiamate.
Articolo 10
Trasferimento automatico della chiamata
Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il
trasferimento automatico da parte di terzi verso il terminale
dell'abbonato.
Articolo 11
Elenchi degli abbonati
1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici
degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso
i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi
necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel
caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla
pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il
diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato
o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono
essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario,
di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò
è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto
da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere
agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi
di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché
l'importo richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di
tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze
di qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio universale,
tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente
sostenuti dall'operatore per l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco
degli abbonati da non iscrivere nell'elenco pubblico.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati
che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre,
nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale
applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli
interessi che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione
nei pubblici elenchi.
Articolo 12
Chiamate indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento
di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax
(telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario può
essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno
dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire
che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio
di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui
al paragrafo 1, non siano permesse o senza il consenso dell'abbonato
interessato o nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere
questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità
è stabilita dalla normativa nazionale.
3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano
agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono,
inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa
nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi
degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alle chiamate
indesiderate.
Articolo 13
Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli
Stati membri provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei
paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature
di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche
tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul
mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i
vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano
essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche
tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione
secondo le procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme
europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche,
in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della
loro conformità, e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni .
Articolo 14
Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni
della direttiva 95/46/CEE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative
volte a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti
dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi
1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria
alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della
pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento
e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato
del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo
13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative
ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano
relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla
presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti
dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento
dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva
95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta
direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel settore
delle telecomunicazioni, che sono oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo
31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni
tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale
articolo. Il comitato è convocato specificamente per le materie
contemplate dalla presente direttiva.
Articolo 15
Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva al più
tardi non oltre il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto
per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e
si considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso
il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati
prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate
a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori
Il Consiglio delle Comunità Europee:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 100 A;
vista la proposta della Commissione;
in cooperazione con il Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
considerando che è opportuno adottare le misure destinate all'instaurazione
progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade
il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio
senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che le legislazioni degli Stati membri relative alle
clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni o il
prestatario di servizi, da un lato, ed il consumatore, dall'altro,
presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati
nazionali relativi alla vendita di beni ed all'offerta di servizi
ai consumatori differiscono l'uno dall'altro e possono manifestarsi
distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatari
di servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri
Stati membri;
considerando in particolare che le legislazioni degli Stati membri
relative alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
presentano accentuate divergenze;
considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole
abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori;
considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme
giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro,
i contratti relativi alla vendita di beni o all'offerta di servizi;
che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette
per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro
Stato membro;
considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno
e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore,
beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione
di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare
le clausole abusive da tali contratti;
considerando che in questo modo i venditori di beni e i prestatori
di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali
sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà
stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità
di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori;
considerando che i due programmi della Comunità per una politica
di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato
l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le
clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere
assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate
a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello;
considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo '
Protezione degli interessi economici dei consumatori' dei due
programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti
dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare
dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti
essenziali nei contratti;
considerando che si può realizzare una più efficace protezione
del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole
abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto
stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente
esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti
relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo
statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo
statuto delle società;
considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione
nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e,
in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini
del contratto siano contenuti in uno o più documenti;
considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella
loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale;
che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto
le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre
lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto
del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori
mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente
direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni
legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano,
direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori
non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario
sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole
che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative
nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di
cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo
l'espressione ' disposizioni legislative o regolamentari imperative'
che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole
che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non
è stato convenuto nessun altro accordo;
considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere affinché
non siano inserite clausole abusive, in particolare in quanto
la presente direttiva riguarda anche le attività professionali
di carattere pubblico;
considerando che è necessario fissare in generale i criteri per
valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti,
del carattere abusivo di clausole, in particolare nell'ambito
di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione
di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti,
deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una
valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta
nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare
la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza
delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore
sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla
clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su
ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare
il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con
la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;
considerando che, ai fini della presenta direttiva, l'elenco delle
clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo
e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono
integrarlo o formulario in modo più restrittivo, nell'ambito della
loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda
la portata di dette clausole;
considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella
valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione
del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano
l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo
della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del
carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tenere conto
dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo;
che ne consegue tra l'altro che, nel caso di contratti assicurativi,
le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio
assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di
siffatta valutazione qualora i limiti in questione siano presi
in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore;
considerando che i contratti devono essere redatti in termini
chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità
effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in
caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole
al consumatore;
considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie
per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti stipulati
tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante,
tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno
il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo
le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le
clausole abusive;
considerando che in alcuni casi esiste il rischio di privare il
consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando come legge applicabile al contratto la legge di un
paese terzo e che di conseguenza è opportuno prevedere nella presente
direttiva disposizioni destinate ad evitare questo rischio;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla
legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare
il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento
in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro
inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori
e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un'autorità
giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere
dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale
facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni
generali adottate in un particolare settore economico;
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi
degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci
per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute
nei contratti stipulati con i consumatori;
ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un
professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative
o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni
internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle
quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette
alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) ' clausole abusive': le clausole di un contratto quali sono
definite all'articolo 3;
b) ' consumatore': qualsiasi persona fisica che, nei contratti
oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano
nel quadro della sua attività professionale;
c) ' professionista': qualsiasi persona fisica o giuridica che,
nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro
della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
Articolo 3
1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato
individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della
buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti
dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato
individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare
nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha
di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola
isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude
l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un
contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione
che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata
è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere
della prova.
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di
clausole che possono essere dichiarate abusive.
Articolo 4
1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola
contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o
servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento
della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano
detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o
di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte
né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né
sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato,
e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro,
purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
Articolo
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono
essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso
di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione
più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo
7, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute
in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista
non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle
loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante
per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa
sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il
consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla
presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di
un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove
il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno
Stato membro.
Articolo 7
1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti
professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci
per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti
stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che
permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto
nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori,
di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie
o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se
le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato,
abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci
per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati
al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune,
contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni
di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle
stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.
Articolo 8
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili
con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato
per il consumatore.
Articolo 9
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo
1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo-10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1994.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. HELVEG PETERSEN Direttiva del Consiglio del 10 settembre
1984
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia
di pubblicità ingannevole (84/450/CEE)
Il Consiglio delle Comunità Europee:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 100;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni
legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica
europea in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità
si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che quindi
ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento
del mercato comune;
considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad una
distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che
essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla
situazione economica dei consumatori;
considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore
a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni
pregiudizievoli e che la disparità delle disposizioni nazionali
è in molti casi all'origine non solo di una insufficiente tutela
del consumatore ma ostacola anche la realizzazione di campagne
pubblicitarie oltre i confini e quindi incide sulla libera circolazione
di merci e servizi;
considerando che il secondo programma della Comunità economica
europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore
prevede l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore
dalla pubblicità ingannevole e sleale;
considerando che è nell'interesse del pubblico in generale, dei
consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale nell'area
del mercato comune armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni
nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole e,
in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità
sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa,
in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;
considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare
dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare
se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;
considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri
saranno chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno
essere idonee ed efficaci;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla
legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse
legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di agire
contro la pubblicità ingannevole davanti ad un tribunale o ad
un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in
merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;
considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere
se autorizzare il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere
che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per
risolvere le controversie;
considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono
avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità
ingannevole;
considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la
pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata portata
a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica assolutamente
che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione
che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità;
considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza
i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio
o definitivo;
considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole
continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare
la pubblicazione di decisioni pronunciate da tribunali od organi
amministrativi e la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa;
considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali
ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve
poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale;
considerando che i controlli volontari esercitati da organismi
autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare
azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essere
incoraggiati;
considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in
grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati
di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi
il tribunale o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire
tale prova;
considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento
o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che
abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori,
delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale,
ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e
le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico
in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze
sleali.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per
1) 'pubblicità', qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni
o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
2) 'pubblicità ingannevole', qualsiasi pubblicità che in qualsiasi
modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa
indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge
e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il
comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo,
leda o possa ledere un concorrente;
3) 'persona', le persone fisiche o giuridiche.
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono
considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo
e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo
scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica
o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 4
1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed
efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse
sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.
Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi
delle quali persone od organizzazioni, aventi secondo la legislazione
nazionale un diritto o legittimo interesse ad ottenere il divieto
della pubblicità ingannevole, possano
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa
competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere
un'adeguata azione giudiziaria.
Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure
sarà adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo
sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad
altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli
di cui all'articolo 5.
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo
1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative
il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari,
tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare
dell'interesse generale:
- di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare
le azioni giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione
di tale pubblicità,
- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata
a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente,
di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie
appropriate per vietare tale pubblicità,
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente
subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza
da parte dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui
al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento
d'urgenza
- con effetto provvisorio, oppure
- con effetto definitivo,
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una
delle due opzioni.
Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie
o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a
produrre effetti la pubblicità ingannevole la cui sospensione
sia stata ordinata da una decisione definitiva:
- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella
forma che ritengano opportuna,
- di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:
a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa
essere messa in dubbio;
b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace
l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito
ai ricorsi e
c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.
Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente
da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre
motivate. Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure
in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei
poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o
ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere
oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5
La presente direttiva non esclude il controllo volontario della
pubblicità ingannevole esercitato da organismi autonomi, nè esclude
che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano
adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi
ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo
4.
Articolo 6
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi
il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile
o amministrativo, di cui all'articolo 4:
a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto
conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario
e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico;
b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste
conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano
ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo.
Articolo 7
La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione
da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo
di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale, nonché del pubblico in generale.
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1986 e
ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte
le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
----------------------------------------------------
Allegato
I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico
di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi
comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato
della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
--------------------------------------------------------------------------------------------
D. Lgs.
22 maggio 1999, n. 185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni
o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti
a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette
parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
2. Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
3. Informazioni per il consumatore
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i princìpi di
buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore,
a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all'articolo 4.
4. Conferma scritta delle informazioni.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima
od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento
e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica
di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter
disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui
poter presentare reclami.
5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto
a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4
o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o
dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi
di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto
di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di
dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado
di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile,
a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore
o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del
bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi
decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da
un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi
in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto
di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E'
fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il
credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso
il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore,
senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.
6. Sanzioni
sul diritto di recesso
1.Il Fornitore che ostacola l'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo
5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
7. Esecuzione del contratto
1.Salvo diverso accordo tra le parti, il Fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il Cliente ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
Fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il Fornitore, entro il termine
di cui al comma 1, informa il Cliente, secondo le modalità di
cui all'articolo 4 e provvede al rimborso delle somme eventualmente
già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del Cliente, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il Fornitore non può adempiere eseguendo
una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e
qualità equivalenti o superiori.
8. Esclusioni
Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande
o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti
al domicilio del Cliente, al suo luogo di residenza o al suo luogo
di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto
della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
9. Fornitura non richiesta
E' vietata la fornitura di beni o servizi al Cliente in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
Il Cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
10. Azioni collettive delle associazioni dei consumatori
Le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
11. Foro competente
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente,
se ubicati nel territorio dello Stato.
12. Disposizioni transitorie e finali
Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al decreto legislativo................................................
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9
del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano
le disposizioni più favorevoli per il Cliente contenute nel presente
decreto legislativo.
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